Riparto fallimentare e spese prededuttive imputate al ricavato dei beni gravati da prelazione (Cass. civ. Sez. I n. 9167 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, il creditore fondiario che prosegua l’azione esecutiva individuale in costanza di fallimento percepisce le somme ricavate solo in via provvisoria: la definitività delle attribuzioni si realizza all’esito del piano di riparto in sede concorsuale, ove si determina la misura e la graduazione del diritto del titolare della nuda prelazione e, conseguentemente, l’eventuale obbligo di restituzione dell’eccedenza. L’art. 111-ter l.fall. compone l’apparente antinomia tra gli artt. 111 e 111-bis l.fall., regolando il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione: sul ricavato della vendita del bene gravato gravano le uscite di carattere specifico e una quota proporzionale di quelle di carattere generale, sicché la quota destinata ai creditori garantiti è individuata al netto di tali costi. Il motivo di ricorso che prospetti in modo promiscuo concorrenti vizi è inammissibile, richiedendo la regola della chiarezza una distinta esposizione delle censure.
Il Fatto
Il Fallimento di una società in liquidazione aveva predisposto il piano di riparto finale, poi approvato dal giudice delegato. La creditrice, cessionaria di un credito fondiario, aveva già proposto un reclamo ai sensi degli artt. 36 e 110, comma 3, l.fall., deducendo l’illegittimità del progetto per l’inclusione nell’attivo disponibile di un credito restitutorio nei propri confronti, per la mancata distribuzione in suo favore e per la mancata ammissione di un credito prededuttivo. All’esito di quel reclamo il giudice delegato aveva emendato il piano, riducendo l’obbligo restitutorio della creditrice alla somma di euro 31.770,36. Il Tribunale, adito in reclamo ex art. 26 l.fall., aveva confermato il decreto di approvazione del piano. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura non si confronta con il contenuto della decisione, che dava atto della dichiarazione di esecutorietà del piano all’esito dell’interlocuzione con la curatela e del precedente reclamo, e prospetta in modo promiscuo concorrenti vizi, orientati in modo ambivalente tra violazione di legge, vizio motivazionale e omissione di pronuncia. Sul punto richiama il principio per cui i motivi di ricorso che elenchino unitariamente le norme violate sono inammissibili, in quanto negano la regola della chiarezza.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono stati rigettati nel merito. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8557 del 2023 secondo cui il titolare della nuda prelazione nel fallimento del terzo datore di ipoteca non è creditore del fallito e non può insinuarsi al passivo, ma può far valere il proprio diritto esclusivamente mediante reclamo avverso il piano di riparto. La ricorrente, quale cessionaria di credito fondiario, aveva proseguito l’esecuzione individuale ottenendo soddisfazione davanti al giudice dell’esecuzione, ma tale attribuzione ha natura provvisoria: i conti definitivi si fanno in sede concorsuale, come stabilito dal costante orientamento della Corte, e il curatore è legittimato ad agire per la restituzione degli importi percepiti in eccedenza.
La Corte affronta quindi il rapporto tra l’art. 111-ter l.fall. e l’art. 111-bis l.fall., chiarendo che la prima norma compone l’apparente antinomia tra le due disposizioni: essa regola il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l’imputazione al ricavato della vendita dei singoli beni delle uscite di carattere specifico e di una quota proporzionale di quelle di carattere generale. La quota destinata ai creditori garantiti è quindi individuata al netto dei costi specifici di gestione e realizzo del bene e di una quota parte delle spese generali della procedura.
Nel caso di specie, la censura difetta di specificità: la ricorrente non ha dimostrato né allegato l’esistenza di altro attivo della procedura al di fuori di quello oggetto dell’esecuzione individuale, presupposto necessario per l’operatività del criterio di proporzionalità, né ha impugnato l’ammontare del compenso del curatore. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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