Rimozione rifiuti: obbligo del fallimento anche su aree di terzi (Cons. Stato n. 1 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La curatela fallimentare è obbligata, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito, sia quando l’abbandono sia avvenuto su aree di proprietà dello stesso, entrate nella massa attiva, sia quando sia avvenuto su aree di proprietà di terzi, delle quali l’imprenditore abbia acquisito la detenzione in forza di un titolo contrattuale che ne abbia autorizzato il deposito temporaneo, prevedendone la successiva rimozione. Ai fini dell’individuazione del soggetto detentore, tenuto alla rimozione, occorre avere riguardo all’inerenza dei rifiuti all’attività economica svolta, secondo il principio “chi inquina paga” espresso dalle direttive nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, essendo irrilevante che i rifiuti si trovino su aree non appartenenti all’imprenditore fallito.
Il Fatto
Il fallimento di una società appaltatrice impugnava l’ordinanza con cui il comune aveva ingiunto, ex art. 192 del codice dell’ambiente, la rimozione di cumuli di terre e rocce da scavo, depositati su un’area di proprietà di una società terza, in esecuzione di un contratto d’appalto. L’impresa, poi fallita, aveva collocato i rifiuti con il consenso del proprietario, assumendo l’obbligo di successiva rimozione, ma non vi aveva provveduto. Il TAR accoglieva il ricorso della curatela, escludendone la responsabilità per mancata acquisizione della detenzione dell’area. Il comune proponeva appello, sostenendo la sussistenza della responsabilità del fallimento in base al principio “chi inquina paga”.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza Plenaria chiarisce che la responsabilità del fallimento per la rimozione dei rifiuti non richiede necessariamente che l’area sia stata di proprietà dell’imprenditore fallito e sia entrata nella massa attiva. Tale circostanza costituisce l’ipotesi normale, ma non l’unica. Rileva, piuttosto, la nozione di detenzione dei rifiuti di derivazione europea, che prescinde dalle nozioni nazionali di possesso e detenzione e si fonda sull’inerenza del rifiuto al ciclo produttivo dell’imprenditore.
La Corte precisa che la nozione di detenzione non richiede un’apprensione fisica dei rifiuti da parte del fallimento, ma ha riguardo a un criterio di inerenza economica del rifiuto rispetto all’attività d’impresa. Ne deriva che la responsabilità sussiste non solo in caso di illecito abbandono, ma anche quando l’imprenditore abbia lecitamente collocato i rifiuti su un fondo altrui, in esecuzione di un contratto d’appalto che ne prevedeva la rimozione, violando poi tale obbligo.
L’assunto è avvalorato dalla circostanza che i rifiuti inerivano all’attività economica dell’imprenditore fallito, il quale aveva ottenuto un corrispettivo per il loro movimento. La Corte richiama il principio “cuius commoda, eius et incommoda”, affermando che la mancata rimozione costituisce un’esternalità negativa dell’attività d’impresa di cui il fallimento deve farsi carico, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 29 luglio 2024, C-713/22).
La Corte esclude che l’obbligo di rimozione si risolva in un’indiscriminata ricerca dei rifiuti, poiché il compito di ricerca è devoluto alle autorità amministrative. Precisa, inoltre, che la questione della responsabilità patrimoniale e della graduazione dei crediti, in assenza del privilegio speciale previsto per la bonifica dall’art. 253 del codice dell’ambiente, non incide sulla sussistenza dell’obbligo pubblicistico del curatore, qualificato come pubblico ufficiale.
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