Revocatoria fallimentare e prassi modificativa: il giudice di rinvio accerta i termini d’uso (Cass. civ. Sez. 1 n. 9201 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, l’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall. postula che i pagamenti siano avvenuti in conformità ai termini d’uso, i quali possono risultare da una prassi modificativa degli accordi originari intercorsa tra le parti. L’accertamento di tale prassi e la riconducibilità dei singoli pagamenti a essa costituiscono un giudizio di fatto riservato al merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua. Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato alla verifica che le spese non siano state poste a carico della parte interamente vittoriosa, mentre la valutazione sull’opportunità della compensazione, totale o parziale, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
Il Fallimento di una società per azioni aveva agito in revocatoria nei confronti di una fornitrice, relativamente a quattro pagamenti effettuati tramite assegni incassati in due distinte date. Il Tribunale aveva accolto la domanda, e la Corte d’Appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo per due pagamenti l’esimente della prassi e dichiarando invece revocabili gli altri due, intervenuti con ritardo superiore ai termini d’uso. La società accipiens ha impugnato la sentenza di rinvio, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, incentrati sulla corretta applicazione dell’esimente di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall. e sulla valutazione della scientia decoctionis, nonché sulla regolazione delle spese.
Con riferimento ai primi due motivi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle censure. Ha precisato che la verifica circa la conformità dei pagamenti alla prassi invalsa tra le parti, ossia se i ritardi fossero “trascurabili” o “non abnormi” rispetto a tale prassi, integra un accertamento in fatto. Tale accertamento, compiuto dal giudice del rinvio in attuazione del principio di diritto fissato dalla stessa Corte con la precedente ordinanza, non è rivalutabile in sede di legittimità.
Inoltre, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla mancata valorizzazione della deposizione testimoniale per colmare la carenza documentale del partitario, trattandosi di scelta riservata al giudice di merito. Ha altresì evidenziato che l’omesso esame di un fatto decisivo, quale la mancata partecipazione alla riunione dei fornitori, non era stato correttamente dedotto, non essendo indicato il luogo processuale della deduzione e non essendo dimostrata la sua decisività rispetto al quadro indiziario già valutato.
Sul terzo motivo, riguardante il mancato riconoscimento della compensazione delle spese, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Ha ribadito il principio per cui la condanna alle spese è legittima in ogni caso in cui la parte non sia stata interamente vittoriosa, come nel caso di accoglimento parziale della domanda. L’opportunità di una compensazione, totale o parziale, costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità al di fuori dei casi di condanna della parte interamente vittoriosa.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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