La restituzione dei rimborsi ai soci ex art. 2467 c.c. è revocatoria speciale e segue la consecuzione (Cass. civ. Sez. 1 n. 82 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamenti dei soci, l’azione del curatore volta a ottenere la restituzione del rimborso percepito dal socio nell’anno anteriore al fallimento non ha natura di ripetizione dell’indebito, ma di revocatoria a carattere speciale, configurando un’inefficacia ex lege del rimborso ex art. 2467, comma 1°, c.c. Il termine annuale è assoggettato alla consecuzione tra procedure concorsuali, con retrodatazione del periodo sospetto alla data di ammissione al concordato preventivo che ha preceduto il fallimento, restando irrilevante la mancata applicabilità dell’art. 69-bis l.fall., norma di carattere ricognitivo. Il credito restitutorio del Fallimento, sorgendo direttamente verso la massa dei creditori e mancando la necessaria reciprocità, non è compensabile con i crediti che il socio vanta verso la società fallita. L’interpretazione della domanda da parte del giudice di merito è accertamento in fatto, censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Fallimento di una società a responsabilità limitata conveniva in giudizio la socia per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei rimborsi di finanziamenti da questa effettuati alla società tra il 2008 e il 2009. La socia aveva inoltre eccepito la compensazione tra l’eventuale debito restitutorio e quanto da lei versato quale garante delle obbligazioni sociali, con volontà di surroga.
Il tribunale rigettava la domanda ritenendo non dedotti in citazione i fatti costitutivi dell’azione ex art. 2467 c.c. La corte d’appello, invece, in riforma, accoglieva la domanda, qualificando l’azione come revocatoria fondata su fatti già allegati, applicando il principio di consecuzione con la precedente procedura di concordato preventivo e dichiarando inammissibile la compensazione. La socia ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibili i primi quattro motivi. Quanto ai primi due, incentrati sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, la Corte chiarisce che l’interpretazione del contenuto della domanda costituisce un tipico accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione o per omesso esame di fatti decisivi. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva censurato la motivazione della qualificazione compiuta dalla corte d’appello, che aveva correttamente valorizzato i fatti costitutivi già dedotti in citazione, attribuendo loro una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella prospettata dall’attore.
Sul terzo motivo, la Corte afferma che la sentenza impugnata non ha applicato l’art. 69-bis l.fall., ma il principio giurisprudenziale di consecuzione tra procedure concorsuali. Tale principio, di origine pretoria, determina la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto alla data di ammissione alla prima procedura, purché le procedure siano originate dal medesimo stato di crisi o insolvenza.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’azione di restituzione ex art. 2467 c.c. ha natura di revocatoria fallimentare ex lege, simile a quella dei pagamenti di cui all’art. 65 l.fall., con conseguente applicabilità della consecuzione. Tale ricostruzione si fonda sulla presunzione assoluta di scientia decoctionis e sulla finalità di tutela dei creditori della disciplina.
Quanto al quarto motivo, la Corte lo ritiene inammissibile per carenza di specificità, non avendo la ricorrente dimostrato in che modo il diverso calcolo del periodo sospetto, decorrente dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, avrebbe inciso sull’esito del giudizio. In ogni caso, l’art. 69-bis l.fall., introdotto successivamente alla dichiarazione di fallimento e alla domanda di concordato, non è applicabile ratione temporis.
Il quinto motivo è invece infondato. La Corte ribadisce che la postergazione ex art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società come condizione di inesigibilità legale e temporanea del credito del socio, imponendo all’organo gestorio di rifiutare il rimborso in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria. Una volta intervenuto il rimborso, il diritto del Fallimento alla restituzione sorge direttamente nei confronti della massa dei creditori e, quindi, per difetto di reciprocità, non è compensabile con i crediti che il socio vanta verso la società fallita, ancorché ammessi al passivo.
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Nota della Redazione
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