Notifica al debitore: la mera attivazione successiva della PEC non prova l’invalidità (Cass. civ. n. 8642 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione giudiziale, la notifica del ricorso e del decreto di convocazione al debitore, effettuata dalla cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai registri, deve ritenersi validamente espletata qualora non emerga la prova che, al momento del tentativo, il debitore disponesse di una domiciliazione digitale attiva e funzionante. L’eventuale successivo utilizzo dell’indirizzo PEC da parte del curatore non è di per sé idoneo a dimostrare l’attivazione dell’utenza in epoca precedente. Il deposito dell’atto nella casa comunale, ai sensi dell’art. 40, comma 8, CCII, costituisce una modalità residuale cui può farsi ricorso solo quando le diverse forme di notificazione risultino, in concreto, impraticabili per cause non imputabili al destinatario. Grava sul debitore che eccepisca il vizio notificatorio l’onere di allegare e provare la sussistenza di un indirizzo PEC attivo al momento del tentativo di notifica.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, accogliendo il reclamo proposto dalla società, aveva revocato la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Il giudice distrettuale aveva ritenuto invalida la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, eseguita dalla cancelleria con le forme dell’art. 40, comma 8, CCII mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, dopo l’esito negativo del tentativo di consegna presso la sede legale. La Corte aveva valorizzato la circostanza che l’indirizzo PEC della società fosse attivo, come dimostrato dal suo successivo impiego da parte del curatore per l’inoltro delle comunicazioni.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’impostazione seguita dalla Corte territoriale. In particolare, ha rilevato che dagli atti risultava l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 40, comma 6, CCII, mediante un tentativo di notifica telematica infruttuoso effettuato dalla cancelleria in data 18/04/2023 all’indirizzo PEC del debitore reperito dai registri elettronici.

Quanto alla circostanza enfatizzata dalla Corte d’Appello, relativa all’uso dell’indirizzo PEC da parte del curatore il 29/06/2023, i giudici di legittimità ne hanno escluso il carattere decisivo. Tale utilizzo, infatti, non dimostra che l’utenza fosse funzionante al momento del tentativo di notifica compiuto dalla cancelleria, né tiene conto del fatto che il domicilio digitale fu attivato d’ufficio ai sensi dell’art. 37 della legge n. 120/2020 solo in epoca successiva.

La Corte ha quindi enunciato il principio per cui grava sul debitore, che eccepisca la nullità della notificazione, l’onere di allegare e provare che al momento del tentativo di notifica egli disponesse di una domiciliazione digitale attiva. La mera deduzione dell’attivazione successiva dell’indirizzo PEC non è sufficiente a fondare il vizio notificatorio. Ne consegue che la Corte distrettuale è incorsa in un errore di diritto ritenendo invalida la notifica per la presunta violazione della sequenza prevista dall’art. 40 CCII.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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