Inammissibile il ricorso contro l’apertura della liquidazione giudiziale per insindacabilità dello stato di insolvenza (Cass. civ. Sez. I n. 8644 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), CCII, si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, facendo riferimento alla possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari i propri debiti. Il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici. Il giudizio sulla convenienza dell’apertura della liquidazione giudiziale esula dagli accertamenti demandati all’autorità giudiziaria, essendo rimesso alle determinazioni dei creditori. La censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve vertere sull’omesso esame di un fatto storico, non già su valutazioni o tesi difensive.
Il Fatto
La società proponeva reclamo, ex art. 51 CCII, avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti, su istanza della creditrice. La Corte d’Appello di Ancona rigettava il reclamo, ritenendo sussistente lo stato di insolvenza sulla base della risalenza temporale e reiterazione dell’inadempimento, delle risultanze degli ultimi bilanci e delle evidenze dello stato passivo. La società ricorreva per cassazione deducendo la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine all’evento sismico quale causa del dissesto, l’omesso esame della natura transitoria e non definitiva dell’insolvenza, destinata ad essere superata dall’erogazione dei contributi post-sisma, e la nullità per omessa motivazione circa la convenienza della liquidazione giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Il primo motivo, riguardante la violazione dell’art. 112 c.p.c., è stato ritenuto manifestamente infondato, non riscontrandosi alcuna mancata statuizione su un capo della domanda e condividendosi la motivazione della corte territoriale, secondo cui l’evento sismico, pur meritevole di solidarietà, non elide il dato oggettivo della sussistenza e persistenza dello stato di insolvenza né esplica efficacia esimente.
Il secondo motivo è stato reputato palesemente inammissibile. La censura non rispettava i canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente e la sua decisività, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053/2014. Il vizio in questione ha riguardo all’omesso esame di un fatto storico, non già di valutazioni o tesi difensive, mentre nel caso di specie il motivo mirava a rimettere in discussione l’accertamento di merito circa lo stato di insolvenza, che costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione.
Il terzo motivo, riguardante la pretesa carenza motivazionale sulla convenienza della procedura, è stato giudicato fuori centro. Il concetto di convenienza esula dagli accertamenti da svolgere ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, il cui orizzonte decisionale trascende ogni questione relativa alla convenienza stessa, essendo tale valutazione rimessa esclusivamente ai creditori. La motivazione è risultata al di sopra del cd. minimo costituzionale sindacabile, non essendo richiesto che il giudice prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti.
La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., avendo proposto un’impugnazione manifestamente infondata, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a norma dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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