Inammissibilità della censura sulla CTU e liquidazione delle spese giudiziarie (Cass. civ. n. 30095/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è configurabile in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio, che costituisce mero elemento istruttorio, ma solo in relazione al fatto storico da essa accertato. La censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mira alla rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile. La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri minimi tariffari di cui al d.m. n. 55/2014, salva idonea motivazione per la deroga.
Il Fatto
Una ricorrente adiva il Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., per ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971 e per l’indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980. Il Tribunale, dopo due consulenze tecniche d’ufficio, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto all’indennità di accompagnamento ma rigettando la domanda per la pensione di inabilità. Il giudice di merito, aderendo al secondo CTU, riteneva che il quadro invalidante fosse riconducibile a un infortunio in itinere del 2009, già indennizzato dall’INAIL, e non a patologie di competenza INPS.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di patologie (tachicardia e disturbo ansioso depressivo) non correlate all’evento infortunistico, la violazione di legge per la competenza INPS sull’intero quadro invalidante e la violazione dei parametri legali per la liquidazione delle spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso (omesso esame di un fatto decisivo). Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. n. 8053/2014) secondo cui il vizio di omesso esame è configurabile solo in relazione a un fatto storico principale o secondario, non a elementi istruttori. La ricorrente non aveva specificato come le due patologie denunciate avrebbero potuto costituire un fatto autonomo e decisivo, idoneo a mutare il giudizio sull’origine infortunistica del quadro invalidante, né aveva rappresentato il rapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione a lei sfavorevole. La Corte ha altresì ribadito che la consulenza tecnica d’ufficio costituisce mero elemento istruttorio e non un fatto storico, non essendo quindi censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 12387/2020).
Il secondo motivo (violazione dell’art. 2 legge n. 118/1971 e del divieto di cumulo tra prestazioni) è stato dichiarato inammissibile in quanto, pur formalmente dedotto come violazione di legge, nella sostanza mirava a ottenere una rivalutazione del merito e un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019).
Il terzo motivo (liquidazione delle spese) è stato accolto. La Corte ha applicato il d.m. n. 55/2014, rilevando che il Tribunale aveva liquidato le spese in via complessiva, senza specificare il dovuto per ciascuna fase, e comunque al di sotto dei parametri minimi tariffari. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il giudice è tenuto a rispettare i minimi tariffari, salvo idonea motivazione per la deroga (Cass. n. 25197/2025; Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 26734/2024). La Corte ha indicato i parametri minimi applicabili al caso concreto (valore della causa tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e la necessità di una liquidazione analitica per fasi, cassando la sentenza sul punto e rinviando al Tribunale per la rideterminazione.
Implicazioni Pratiche
- Inammissibilità della censura sull’omesso esame della CTU: L’avvocato che intenda censurare in cassazione la sentenza che si discosta dalla consulenza tecnica d’ufficio non può limitarsi a denunciare l’omessa valutazione della CTU, ma deve indicare il “fatto storico” decisivo che il giudice avrebbe omesso di esaminare, dimostrando che tale fatto, se considerato, avrebbe portato a una diversa decisione.
- Limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni istruttorie: Il motivo di ricorso che, sotto la veste di violazione di legge, chiede una nuova valutazione del merito probatorio e una diversa interpretazione dei fatti è inammissibile, essendo riservato al giudice di merito l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, salvo il vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- Liquidazione delle spese processuali: L’avvocato deve impugnare la liquidazione delle spese che risulti al di sotto dei parametri minimi tariffari, richiedendo una liquidazione analitica per fasi e, in caso di deroga, una motivazione specifica del giudice, secondo i principi del d.m. n. 55/2014 e della giurisprudenza di legittimità che ne afferma l’inderogabilità in assenza di valida motivazione.
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