Incendio boschivo colposo: inammissibile il ricorso generico che non si confronta con la motivazione d’appello (Cass. pen. 678/2026)

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 678 del 9 gennaio 2026 (R.G.N. 30158/2025) — Presidente Salvatore Dovere, Relatore Gennaro Sessa.

Il principio di diritto

È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione d’appello esauriente, si limiti a riproporre le medesime censure già disattese senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata (art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.). In tema di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), l’elemento oggettivo può riguardare anche estensioni di “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea”. Non sono inoltre deducibili in cassazione le questioni non prospettate come motivi di appello — come la richiesta di particolare tenuità del fatto —, né è consentito sollecitare una rivalutazione delle prove riservata al giudice di merito.

Il fatto

La Corte d’appello di Genova aveva confermato la condanna, pronunciata in giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Savona, per il delitto di incendio boschivo colposo. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: insussistenza dell’incendio boschivo per la limitata estensione del fuoco; vizio di motivazione sulla indisponibilità di strumenti di spegnimento e sul danneggiamento dell’area boschiva; inosservanza di norme processuali per la valorizzazione delle condizioni atmosferiche nonostante il rigetto di una richiesta di abbreviato condizionato; e questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, comma 3, n. 3, c.p., nella parte in cui esclude la particolare tenuità per l’incendio boschivo colposo.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è aspecifico: la Corte territoriale aveva esposto in modo puntuale le ragioni della configurabilità del delitto (diffusività e repentina propagazione delle fiamme al sottobosco, difficoltà dello spegnimento), in linea con l’orientamento per cui l’elemento oggettivo dell’incendio boschivo può riferirsi anche a “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea” (Sez. 1, n. 31345/2020, Liuzzo); la difesa si è limitata a riproporre le censure d’appello senza confrontarsi con la motivazione, incorrendo nell’aspecificità che conduce all’inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p. (Sez. 6, n. 23014/2021; Sez. 2, n. 42046/2019). Il secondo motivo è versato in fatto, sollecitando una rivalutazione delle prove preclusa in sede di legittimità.

Il terzo motivo è infondato: il rigetto di una richiesta di abbreviato condizionato all’audizione di un teste non preclude l’utilizzo, a fini decisori, di una prova di diversa fonte avente il medesimo oggetto (nella specie, le condizioni atmosferiche sul luogo del fatto). Il quarto è inammissibile: la questione di costituzionalità dell’art. 131-bis presuppone una richiesta di applicazione della particolare tenuità che non era stata formulata con l’atto di appello, e non sono deducibili in cassazione questioni sottratte alla cognizione del giudice di gravame (Sez. 2, n. 29707/2017). In dispositivo la Corte dichiara inammissibile il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ribadisce due filtri decisivi del giudizio di legittimità penale. Primo: il ricorso deve criticare specificamente le ragioni della sentenza impugnata; riproporre le doglianze d’appello senza confrontarsi con la motivazione ne determina l’inammissibilità. Secondo: le questioni non dedotte in appello — inclusa la particolare tenuità del fatto — non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione. Sul piano sostanziale, si conferma che l’incendio boschivo tutela anche boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *