Fase di trattazione ineludibile anche senza istruzione probatoria (Cass. civ. Sez. L n. 33045 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione del compenso professionale, la fase di trattazione è ineludibile ed il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa. La fase di trattazione comprende non solo l’espletamento di prove orali e di CTU, ma anche le ulteriori attività difensive, tra cui l’esame degli scritti o documenti delle altre parti. La mera utilizzazione di modalità telematiche non giustifica di per sé l’incremento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, DM n. 55/2014, richiedendosi tecniche redazionali ipertestuali idonee ad agevolarne la consultazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello proposto dal difensore antistatario di una parte vittoriosa in primo grado, ha rideterminato la liquidazione delle spese di lite relative al giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri, escludendo la fase istruttoria e di trattazione, applicando un abbattimento del 50% per la particolare semplicità della causa e non riconoscendo la maggiorazione per la redazione telematica degli atti. Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazione il difensore e la sua assistita, deducendo la violazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e la nullità della sentenza per liquidazione di somme non consone al decoro della professione forense. L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa indicazione del numero identificativo della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo sufficientemente ricostruibile l’identificazione della pronuncia di secondo grado e l’oggetto della controversia, ed ha ritenuto soddisfatto il requisito di specialità della procura, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, per essere la stessa successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata ed anteriore alla notifica del ricorso.

Nel merito, la Corte ha riconosciuto la fondatezza del primo motivo, affermando che la fase di trattazione è ineludibile ai fini della liquidazione del compenso, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa anche in assenza di istruzione probatoria. Ha precisato che rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di CTU, ma anche le ulteriori attività difensive previste dall’art. 4, comma 5, lett. c), DM n. 55/2014, tra cui l’esame degli scritti o documenti delle altre parti. Nella specie, essendo stati compiuti atti difensivi, la corte di merito è incorsa in errore nell’escludere la relativa fase.

Quanto alla seconda censura, la Corte ha chiarito che la riduzione del 50% del compenso, motivata in ragione della “particolare semplicità della causa”, non è censurabile in sede di legittimità, rispettando il canone valutativo richiesto dall’art. 4, comma 1, DM n. 55/2014 ed il criterio del minimo costituzionale. Ha altresì precisato che i valori medi delle tabelle possono essere diminuiti non oltre il 50%, salvo che per la fase istruttoria, per la quale la diminuzione è consentita in ogni caso non oltre il 70%.

La terza censura è stata ritenuta infondata, costituendo la maggiorazione del 30% di cui all’art. 4, comma 1-bis, DM n. 55/2014 non già una conseguenza automatica dell’utilizzo del processo telematico, ma un incremento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, che richiede l’impiego di tecniche ipertestuali idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, conseguendo dalla rideterminazione del compenso un possibile diverso valore della causa limitato al decisum, da cui individuare lo scaglione tariffario applicabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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