Acquisizione dati telefoni cellulari e autonomia del pubblico ministero (Cass. pen. n. 40451 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I messaggi di posta elettronica, i messaggi “WhatsApp” e gli “SMS” conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, fino a quando non abbiano perso ogni carattere di attualità trasformandosi in un mero documento “storico”. La loro acquisizione deve pertanto avvenire secondo le forme del sequestro di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., per il quale non è necessario un provvedimento autorizzativo del giudice, essendo sufficiente un provvedimento del pubblico ministero. L’acquisizione dei dati contenuti in un telefono cellulare sequestrato non rientra nella nozione di intercettazione, a differenza dei tabulati telefonici, che richiedono l’autorizzazione del giudice. La Direttiva 2016/680/UE, come interpretata dalla Corte di giustizia, non ha efficacia diretta nell’ordinamento interno, non potendo essere disapplicata la normativa nazionale che attribuisce al pubblico ministero il potere di acquisire detti dati.
Il Fatto
Con sentenza del 6 marzo 2025, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, assolveva il ricorrente dal delitto di usura contestato al capo A e lo condannava per i delitti di usura ed estorsione di cui ai capi B e C, rideterminando la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1900,00 di multa. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo plurimi motivi di impugnazione, tra i quali la questione dell’utilizzabilità dei messaggi acquisiti dai telefoni cellulari senza autorizzazione del giudice.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso, concernente la dedotta inutilizzabilità dei messaggi “WhatsApp” e “SMS” acquisiti dal pubblico ministero mediante sequestro probatorio ed estrazione di copia forense, è stato ritenuto infondato. La Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, ha affermato che lo scambio di messaggi elettronici rappresenta una forma di corrispondenza, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme del sequestro di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che l’art. 15 Cost. impiega l’espressione “autorità giudiziaria”, nella quale sono inclusi sia il giudice che il pubblico ministero, non essendo pertanto necessario un provvedimento del giudice ai fini del sequestro di dati informatici assimilabili al concetto di corrispondenza. Tali conclusioni sono state condivise dalle Sezioni Unite n. 23756 e n. 23755 del 2024, che hanno chiarito che la tutela prevista dall’art. 15 Cost. non richiede un provvedimento del giudice per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata, in quanto la diversità di disciplina tra l’acquisizione dei tabulati telefonici e quella dei dati contenuti in un telefono in sequestro si giustifica in base alla diversità delle situazioni: i messaggi contenuti nella memoria di un telefono cellulare non rientrano nella nozione di intercettazione ma in quella di corrispondenza, a differenza dei tabulati telefonici, ontologicamente assimilabili alle intercettazioni.
In riferimento al diritto euro-unitario, la Corte ha escluso che la Direttiva 2016/680/UE, come interpretata dalla Corte di giustizia con la sentenza del 4 ottobre 2024, abbia efficacia diretta nell’ordinamento interno, atteso che l’applicazione delle norme in essa contenute richiede l’emanazione di ulteriori atti del legislatore nazionale, alla quale non può provvedere l’autorità giudiziaria. Nel caso di specie, non è stato dedotto che l’imputato non sia stato informato della decisione relativa all’acquisizione dei dati, né che questi siano stati trattati in modo illecito o in violazione del principio di proporzionalità.
I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, la valutazione dell’attendibilità della persona offesa, la configurabilità dell’estorsione consumata, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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