Partecipazione associativa desumibile anche da periodo breve di osservazione (Cass. pen. Sez. VI n. 40217 del 2025)

Principi di diritto (Massima)
È configurabile il reato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche quando il periodo di osservazione delle condotte criminose sia breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento, anche implicitamente. In tema di circostanze, l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 è imputabile all’agente ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen., essendo sufficiente la prova che questi l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. La nullità della notificazione della citazione dell’imputato prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo in caso di omissione o di inidoneità a determinare la conoscenza effettiva dell’atto; la violazione delle mere modalità di esecuzione è soggetta alla sanatoria dell’art. 184 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, aveva confermato la condanna di numerosi imputati per associazione finalizzata all’importazione di cocaina dal Sud America e per i connessi reati-fine. Il sodalizio, attivo dal 2014 e facente capo a un gruppo criminale operante a Torre Annunziata, si avvaleva di una struttura organizzata per il finanziamento delle importazioni, il recupero della droga al porto di Salerno e la riscossione del denaro. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova e violazioni di legge in relazione all’affermazione di responsabilità, alla configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità, al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla notifica degli atti.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha dichiarato la maggior parte dei ricorsi inammissibili, in quanto i motivi erano reiterativi e diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Con specifico riferimento alla partecipazione associativa, la Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della verifica dell’affectio societatis, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte, che può essere anche breve, purché emerga l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto implicito riferimento.

La Corte ha inoltre disatteso le censure relative all’aggravante dell’ingente quantità, affermando che la sua attribuzione richiede l’accertamento della colpevolezza dell’agente ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen., per la quale è sufficiente la prova che questi l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. In tale ottica, è stato ritenuto coerente correlare l’aggravante al sistema delle “puntate” e all’entità dell’investimento effettuato dai singoli finanziatori.

In merito al ricorso concernente la notifica dell’avviso di udienza, la Corte ha chiarito che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo in caso di omessa notifica o di forme che non determini la conoscenza effettiva dell’atto. La violazione delle sole modalità di esecuzione, come nel caso di notifica telefonica, può essere sanata ex art. 184 cod. proc. pen., ove l’atto raggiunga il suo scopo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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