Compensazione impropria e limiti al recupero delle somme al netto delle ritenute (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 141 del 06.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. datrice di lavoro che operi ritenute sulla retribuzione del dipendente per recuperare le somme corrisposte in esecuzione di sentenza di appello poi cassata può procedere mediante compensazione c.d. impropria, senza applicare le disposizioni degli artt. 2 d.P.R. n. 180 del 1950 e 545 c.p.c. Tali disposizioni, invece, disciplinano il prelievo eseguito dall’INPS sull’importo corrisposto a titolo di pensione ai medesimi dipendenti in quiescenza, venendo in rilievo una compensazione c.d. propria. In ipotesi di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il primo ha diritto di ripetere solo quanto il secondo abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Il Fatto

I ricorrenti, ex dipendenti di un’amministrazione statale inquadrati nella medesima area di provenienza da un ruolo ad esaurimento, avevano ottenuto in appello l’equiparazione del trattamento retributivo, con condanna della P.A. alle differenze retributive. La Corte di cassazione aveva poi accolto il ricorso dell’amministrazione e deciso la causa nel merito, rigettando l’originaria domanda dei lavoratori, senza statuire sugli importi già corrisposti in esecuzione della sentenza cassata.

L’amministrazione, unitamente all’INPS per i dipendenti in quiescenza, aveva quindi chiesto la restituzione delle somme e avviato trattenute dirette su retribuzioni e pensioni. I lavoratori hanno contestato dette trattenute in carenza di titolo esecutivo e, in subordine, la loro illegittimità nella parte eccedente il quinto del trattamento, al netto di ritenute fiscali e previdenziali. Respinti i ricorsi dal Tribunale e dalla Corte d’appello, la questione giunge in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’assenza di un titolo esecutivo giudiziario, rilevando che non è venuto in rilievo l’esercizio di un potere autoritativo. L’amministrazione ha fatto valere il proprio credito, liquido perché coincidente con quanto ricevuto senza contestazioni, mediante lo strumento della compensazione impropria, che presuppone l’unicità del rapporto cui i contrapposti crediti si riferiscono e si risolve in un accertamento contabile di dare e avere.

Quanto ai dipendenti ancora in servizio, la Corte richiama Cass., Sez. L, n. 21646 del 2016 e Cass., Sez. L, n. 5024 del 2009, rilevando che l’istituto e la normativa codicistica, compreso l’art. 1246 c.c., presuppongono l’autonomia dei rapporti e non operano quando i crediti nascono dal medesimo rapporto. Ne deriva l’inapplicabilità dei limiti degli artt. 2 d.P.R. n. 180 del 1950 e 545 c.p.c. al recupero sulla retribuzione.

Per i lavoratori in quiescenza, invece, la compensazione è propria, concernendo crediti distinti e autonomi: il credito restitutorio della P.A. e quello previdenziale. Trova così applicazione l’art. 1246, n. 3, c.c., che esclude la compensazione con crediti impignorabili, con conseguente operatività dei limiti quantitativi richiamati, secondo il principio di Cass., Sez. L, n. 3648 del 2019 e di Cass., Sez. L, n. 26580 del 2024.

Sul terzo motivo la Corte accoglie la doglianza relativa al calcolo al lordo delle ritenute. Richiamando Cass., Sez. L, n. 1464 del 2012 e Cass., Sez. L, n. 19735 del 2018, afferma che il datore, versando la retribuzione al netto, può ripetere solo quanto effettivamente percepito, restando esclusa la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

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