Esecuzione pena: la sospensione per reati da minorenne spetta solo se il condannato ha meno di 25 anni all’ordine di carcerazione (Cass. pen. 831/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 831 del 9 gennaio 2026 (R.G.N. 29592/2025) — Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Giorgio Poscia.
Il principio di diritto
Ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena per reati commessi da minorenne, il limite dei venticinque anni di età (art. 11 d.lgs. n. 121/2018, in combinato con l’art. 656 c.p.p.) va verificato con riferimento al momento in cui è emesso l’ordine di carcerazione, e non a quello del passaggio in giudicato della condanna. Ne consegue che, se al momento dell’ordine il condannato ha già compiuto venticinque anni, non opera la sospensione, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2017, che si riferisce esclusivamente ai condannati minorenni.
Il fatto
Il Tribunale di Tivoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’incidente di esecuzione con cui la condannata — anche per una rapina aggravata commessa da minorenne, con sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 2017 — lamentava la mancata sospensione dell’ordine di esecuzione e la conseguente impossibilità di chiedere una misura alternativa. Il giudice aveva rilevato che, pur trattandosi di reato commesso da minorenne, l’ordine di esecuzione era stato emesso quando l’interessata aveva già compiuto venticinque anni. La condannata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 656, comma 5, c.p.p. e 47-ter ord. pen. alla luce di Corte cost. n. 90/2017.
La motivazione
Il ricorso è infondato. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato l’art. 11 d.lgs. n. 121/2018, per cui il provvedimento sospensivo può essere adottato quando la pena detentiva per reati commessi da minorenne debba essere eseguita nei confronti di persona che non abbia ancora compiuto venticinque anni; il combinato disposto con l’art. 656, comma 1, lett. a), c.p.p. impone di valutare l’età non al momento del giudicato, ma al momento dell’emissione dell’ordine di carcerazione. Poiché l’ordine era stato emesso l’8 marzo 2025, quando la ricorrente aveva già compiuto venticinque anni, correttamente non è stata disposta la sospensione.
L’interpretazione trova conferma in Sez. 1, n. 48307/2018, ed è conforme ai principi della sentenza n. 90 del 2017 della Corte costituzionale, che riguarda esclusivamente i condannati minorenni e censura l’automatismo dell’ingresso in carcere applicato al minore, incompatibile con valutazioni flessibili e individualizzate dirette alla finalità rieducativa. Il precedente invocato dalla ricorrente (Sez. 1, n. 36039/2018) afferma in realtà lo stesso principio. In dispositivo la Corte rigetta il ricorso, senza condanna alle spese trattandosi di procedimento relativo anche a reati commessi da minorenne.
Implicazioni pratiche
Per chi è stato condannato per un reato ostativo commesso da minorenne, il beneficio della sospensione dell’ordine di esecuzione — con la possibilità di chiedere una misura alternativa dalla libertà — dipende dall’età al momento dell’ordine di carcerazione, non da quella al passaggio in giudicato. Superati i venticinque anni, la tutela rafforzata prevista per i minorenni non opera più, senza che rilevi il tempo, spesso casuale, di messa in esecuzione della condanna.
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