Intercettazioni come corpo del reato: utilizzabili oltre i limiti dell’art. 270 c.p.p. se integrano la fattispecie (Cass. pen. 24714/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 24714/2026, data di pubblicazione 2 luglio 2026 (R.G.N. 1956/2026) – Presidente Emilia Anna Giordano, Relatore Stefania Riccio.

Il principio di diritto

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, ed è utilizzabile in quanto tale nel processo penale oltre i limiti di cui all’art. 270 cod. proc. pen. a condizione che integri il contenuto minimo previsto dalla fattispecie incriminatrice perché il reato si perfezioni, non essendo invece necessario che essa esaurisca totalmente l’offesa tipica al bene giuridico tutelato, sicché non osta alla utilizzabilità il fatto che la condotta criminosa si consumi per effetto di attività successive.

Il fatto

Un maresciallo capo dei Carabinieri era stato condannato per rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), per avere rivelato a un imprenditore che il Comando avrebbe controllato i cantieri edili della zona, consigliandogli di tenere lontani i lavoratori irregolari in occasione delle verifiche; era stato invece assolto dagli altri reati contestati. La Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna. L’imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi, contestando la configurabilità del reato, l’utilizzabilità dell’intercettazione, il diniego della messa alla prova e il diniego delle attenuanti generiche.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio richiede che la notizia inerisca all’ufficio e sia destinata a restare segreta e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri o con abuso della qualità; i giudici di merito, con doppia conforme, hanno accertato che l’attività ispettiva non era esclusiva dell’ASL e che il maresciallo vi era coinvolto, sicché la censura, sollecitando una rilettura del fatto, non è consentita in sede di legittimità.

Sul secondo motivo, la conversazione intercettata costituisce corpo del reato, utilizzabile oltre i limiti dell’art. 270 c.p.p. quando integri il contenuto minimo della fattispecie incriminatrice, non essendo necessario che esaurisca l’offesa (Sez. U. n. 32697/2014, Floris; Sez. 6 n. 30566/2025, Cariello); la soluzione realizza un equilibrio tra la segretezza delle comunicazioni (artt. 2 e 15 Cost.) e l’esigenza di repressione dei reati, e nella specie la frase pronunciata realizzava la rivelazione. Il terzo motivo è inammissibile: lo sbarramento temporale per la messa alla prova (art. 464-bis, comma 2, c.p.p.) opera anche quando in appello sopravvenga l’assoluzione da un reato ostativo, dovendo l’imputato formulare la richiesta in via subordinata; la questione di legittimità costituzionale, sollevata con motivi nuovi tardivi, è inammissibile. Il quarto motivo è infondato, essendo il diniego delle attenuanti generiche motivato senza illogicità (svilimento della divisa in materia di sicurezza sul lavoro, intensità del dolo), con incensuratezza recessiva.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Le intercettazioni disposte in un procedimento diverso possono superare i limiti di utilizzabilità dell’art. 270 c.p.p. quando la conversazione costituisce essa stessa corpo del reato, ciòè integra il contenuto minimo della fattispecie incriminatrice, anche se il reato si consuma per effetto di attività successive. Sul piano dei riti alternativi, chi intende accedere alla messa alla prova deve formularne richiesta nella prima finestra utile, anche in via subordinata all’assoluzione dai reati ostativi: la successiva assoluzione in appello non rimette in termini. Infine, i motivi nuovi non sanano l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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