Autorizzazione allo scarico: modifica dell’impianto e controllo preventivo (Cass. civ. Sez. II n. 31823 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela delle acque dall’inquinamento, il regime autorizzatorio degli scarichi, di cui all’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, non ammette equipollenti, sicché il parere della Capitaneria di porto, pur necessario per gli scarichi che recapitano direttamente in mare, non può sostituire l’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’autorità competente. L’autorizzazione, avendo funzione abilitativa e di controllo preventivo, è dovuta anche in caso di modifica di parte di un impianto, ove questa ne alteri le caratteristiche tecniche, il tracciato o il punto di sbocco, configurandosi come nuovo scarico non meramente ripristinatorio. La mera presentazione dell’istanza non produce alcun effetto liberatorio, neppure temporaneo.

Il Fatto

La Capitaneria di Porto accertava la presenza, in prossimità del porto, di un tubo in pvc che riversava liquami in mare senza autorizzazione. La Provincia Regionale irrogava pertanto al dirigente comunale, all’epoca dei fatti, la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 per la violazione dell’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, sanzionata dal comma 2 dell’art. 133 del medesimo decreto.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello, riformando la sentenza, rigettava l’opposizione. Il dirigente ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 40 della L.R. Sicilia n. 27/1986, sostenendo che per il mero rifacimento di una parte dell’impianto fosse sufficiente il parere della Capitaneria di Porto.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la censura esponesse adeguatamente le ragioni del contrasto con le norme richiamate. Nel merito, rammenta che l’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 impone che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati, richiedendo un titolo specifico, espresso e personale, rilasciato all’esito di un procedimento complesso caratterizzato da verifiche e controlli.

Richiamando la giurisprudenza penale, la Corte evidenzia come l’autorizzazione non possa essere sostituita da pareri o nulla osta rilasciati per finalità diverse, né da taciti assensi o prassi amministrative illegittime. Essa assolve una funzione abilitativa e di controllo preventivo, essendo preordinata alla verifica della rispondenza dell’intervento alle finalità di tutela ambientale, sicché la sua mancanza denota l’offensività della condotta.

La Corte afferma che la modifica di parte dell’impianto, che ne alteri le caratteristiche tecniche e la ubicazione, determina la necessità di una nuova autorizzazione, non potendo il titolo preesistente legittimare l’esercizio dell’attività in luogo diverso o con modalità differenti. Tale conclusione è avvalorata dal disposto del comma 12 dell’art. 124, che richiede una nuova autorizzazione per gli scarichi che subiscano modifiche qualitative o quantitative.

Gli accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità, avevano stabilito che il tubo fosse stato realizzato in un punto diverso, con materiale e tracciato differenti, non potendo quindi considerarsi meramente ripristinatorio. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, oltre alla dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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