Definizione agevolata: nessun effetto sugli avvisi autonomi (Cass. civ. n. 6085/2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata di una controversia tributaria produce effetti esclusivamente sull’atto cui si riferisce la relativa domanda. Ogni autonomo avviso di accertamento richiede una distinta definizione, anche quando più atti derivino dalla medesima verifica fiscale. La definizione della controversia relativa all’imposta unica sulle scommesse non determina quindi il venir meno dell’autonomo avviso emesso ai fini delle imposte sui redditi.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva emesso nei confronti del contribuente, quale coobbligato solidale pro quota, un avviso relativo all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2014, sulla base di un maggior imponibile di Euro 147.160,12. Sulla base dell’art. 1, comma 67, l. n. 220/2010, l’Agenzia delle entrate aveva successivamente emesso un distinto avviso con cui accertava maggiori IRPEF per Euro 2.578,00 e IRAP per Euro 426,00.
Il contribuente aveva impugnato separatamente i due atti. Nel corso del giudizio la società aveva aderito alla definizione agevolata della controversia relativa all’avviso emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva conseguentemente dichiarato estinto l’intero giudizio, ritenendo venuto meno anche l’avviso dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione fonda la decisione sul tenore dell’art. 1, comma 195, l. n. 197/2022. La disposizione stabilisce che per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata e precisa che per controversia autonoma deve intendersi quella relativa a ciascun atto impugnato.
Da tale previsione deriva che l’autonomia dell’atto impositivo determina anche l’autonomia della relativa definizione. La circostanza che più avvisi derivino dal medesimo controllo o dalla stessa verifica fiscale non consente di estendere gli effetti della definizione richiesta per uno di essi agli altri atti autonomamente impugnabili.
La Corte esclude quindi che l’avviso emesso dall’Agenzia delle entrate possa essere considerato caducato per effetto della definizione agevolata della controversia concernente l’avviso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La definizione richiesta con riferimento a uno specifico atto non produce effetti estensivi sugli altri avvisi, anche se collegati sul piano fattuale o derivanti dalla medesima attività di verifica.
La Corte di giustizia tributaria aveva pertanto errato nel considerare l’avviso relativo alle imposte sui redditi come destinato a venir meno per effetto della definizione dell’atto relativo all’imposta unica sulle scommesse. La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al giudice tributario di secondo grado per un nuovo esame conforme al principio enunciato.
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