La funzione sostitutiva esclude la frode alla legge nell’adibizione a mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lav. n. 32369 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisprudenza di legittimità in tema di frode alla legge per adibizione a mansioni superiori per periodi reiterati ma inferiori a quello minimo richiesto per l’inquadramento si fonda sul presupposto dell’insussistenza della funzione sostitutiva. Qualora, invece, l’assegnazione alle mansioni superiori sia avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, la funzione sostitutiva, se accertata, rende inconfigurabile in radice sia il diritto del lavoratore all’inquadramento nel livello superiore, sia un comportamento fraudolento del datore di lavoro volto ad eludere l’insorgenza di quel diritto.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società del gruppo ferroviario con qualifica di primo ufficiale di macchina, agiva in giudizio deducendo di essere stato adibito, dal 2010 al 2011, alle mansioni superiori di direttore di macchina per periodi singolarmente inferiori ai novanta giorni, intervallati da brevi periodi di imbarco nelle mansioni proprie della qualifica posseduta, “mascherati” con riposi di turno e ferie. Il lavoratore sosteneva che tale comportamento datoriale fosse in frode alla legge e chiedeva l’accertamento del diritto all’inquadramento nel superiore profilo professionale e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La società eccepiva che l’adibizione a mansioni superiori era sempre avvenuta per sostituire dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo applicabile al rapporto di lavoro nautico la disciplina di cui all’art. 334 cod. nav., che prevede soltanto il diritto al maggior trattamento retributivo, e rilevando che l’impiego del lavoratore in mansioni superiori era comunque riconducibile alla funzione sostitutiva. Avverso tale sentenza, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 2103, 1344, 2697 c.c. e della disciplina contrattuale collettiva per l’omesso accertamento della frode alla legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, muovendo dalla considerazione che la giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente si è formata sul presupposto dell’insussistenza della funzione sostitutiva. Tale presupposto è dirimente: è proprio la sussistenza della funzione sostitutiva, infatti, a rendere inconfigurabile in radice il diritto del lavoratore all’inquadramento nel livello superiore e, correlativamente, un comportamento fraudolento del datore di lavoro diretto ad eludere l’insorgenza di quel diritto.
La Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, la funzione sostitutiva fosse stata affermata sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello all’esito di un accertamento di fatto, c.d. doppia conforme, immune da censure. La verifica in fatto della sovrapponibilità, ancorché non integrale, tra i periodi di assenza dei dipendenti da sostituire e i periodi di adibizione del lavoratore a mansioni superiori, corredata dalla prova delle assenze per malattia o infortunio, ha condotto i giudici di merito a ritenere dimostrata la finalità sostitutiva dell’assegnazione.
La Corte ha inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 2103 c.c., non è necessario che al lavoratore siano portati a conoscenza il nominativo del sostituito e la ragione della sostituzione, e che incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare la scopertura del posto oggetto del temporaneo incarico, quale fatto costitutivo del diritto rivendicato. Nel caso di specie, la mancata reiterazione in appello dell’istanza istruttoria volta a provare che la società aveva fatto fronte alle assenze con altri strumenti ha determinato la rinuncia alla relativa istanza.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha escluso la configurabilità della frode alla legge, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al rimborso delle spese processuali, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1344 c.c. – Contratto in frode alla legge
- Art. 2103 c.c. – Prestazione del lavoro
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova