Divieto di messa a disposizione di PC per gioco online dichiarato incostituzionale (Cass. civ. n. 31602 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta di Nizza, il divieto di messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati ovvero da soggetti privi di titolo concessorio (art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012). Il divieto, accomunando condotte con diverso grado di offensività, risulta sproporzionato rispetto alla finalità di prevenzione della ludopatia. Consegue l’illegittimità della sanzione amministrativa di ventimila euro prevista dall’art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa per avere messo a disposizione della clientela tre apparecchi PC che consentivano di giocare sulle piattaforme dei concessionari on-line.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello di Lecce, riformando la decisione, aveva accolto il gravame dell’Agenzia. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012, sostenendo che la norma non vietasse la mera installazione delle postazioni telematiche ma solo il loro utilizzo esclusivo per attività abusive di gioco non autorizzato.

La Corte rileva la fondatezza della censura alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 10 luglio 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto e della relativa sanzione. La Consulta ha ricostruito il quadro normativo del gioco con vincita di denaro, evidenziando il bilanciamento tra la tutela della salute e la libertà di iniziativa economica, per poi rilevare che il divieto, riferito a qualsiasi apparecchiatura idonea alla navigazione, accomunava condotte assai diverse per grado di offensività e disvalore.

La Corte evidenzia che la disposizione colpiva indifferentemente sia l’accesso a piattaforme legali che illegali, sia l’utilizzo occasionale che esclusivo delle apparecchiature, risultando così eccessivamente inclusiva e sproporzionata rispetto al fine legittimo di prevenzione della ludopatia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di proporzionalità delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo l’originaria opposizione all’ordinanza-ingiunzione, con integrale compensazione delle spese in ragione della sopravvenienza della pronuncia di illegittimità costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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