Assoluzione concorrente necessario: violenza di gruppo diventa violenza sessuale semplice (Cass. pen. n. 1071/2025)
Principi di diritto (Massima)
La violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies cod. pen. è reato a concorso necessario, che richiede la compresenza di almeno due soggetti, di cui uno ponga in essere l’atto tipico e l’altro fornisca un consapevole contributo causale, anche solo morale. L’assoluzione definitiva di tutti gli altri concorrenti indicati nel capo di imputazione, quando non emerga la partecipazione di ulteriori soggetti, esclude la configurabilità del reato plurisoggettivo, ma non impedisce la riqualificazione del fatto come violenza sessuale semplice ex art. 609-bis, se la condotta del solo imputato ne integra gli estremi. La mera presenza fisica e la successiva consumazione di un rapporto sessuale, in assenza di consapevolezza dello stato di incapacità della vittima, non integra il contributo causale richiesto per il reato di gruppo.
Il Fatto
Il ricorrente e un altro soggetto erano stati imputati del reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna, aggravato dalla somministrazione fraudolenta di sostanza stupefacente (GHB). Il Giudice per l’udienza preliminare, in rito abbreviato, li aveva condannati entrambi. La Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello del concorrente, lo ha assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo che egli non fosse consapevole dello stato di incapacità della vittima e non avesse fornito un contributo causale alla violenza. Ha invece confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 609-octies.
Avverso la sentenza, il ricorrente ha dedotto, tra gli altri motivi, che l’assoluzione del concorrente necessario avrebbe dovuto comportare l’esclusione del reato di gruppo, contestando la mancata riqualificazione in violenza sessuale semplice. La Corte di cassazione ha accolto solo tale motivo, annullando la sentenza limitatamente alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente chiarito che l’art. 609-octies cod. pen. configura un reato autonomo, non una mera aggravante della violenza sessuale, come dimostra la struttura normativa e l’espressa estensione delle circostanze di cui all’art. 609-ter. Si tratta di un reato a concorso necessario, in cui la pluralità di agenti è elemento costitutivo. Per la sua integrazione è richiesta la contemporanea presenza sul luogo di almeno due persone, delle quali almeno una realizzi l’atto tipico di violenza sessuale e l’altra ponga in essere un contributo causale, materiale o morale, consapevole e idoneo a rafforzare l’intento criminoso dell’autore. La mera presenza fisica, anche se compiacente, non è sufficiente se non si traduce in un effettivo apporto alla condotta abusante.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva assolto il concorrente perché non era emerso alcun previo accordo, egli era ignaro della somministrazione dello stupefacente e non poteva percepire l’incapacità della vittima, apparendo il comportamento di lei come mera disinibizione. La Cassazione rileva che, una volta esclusa la partecipazione del concorrente e non essendo emersa la presenza di altri soggetti, viene meno l’elemento costitutivo della pluralità, rendendo impossibile la sussistenza del reato di gruppo per come contestato. Tuttavia, la condotta del ricorrente – che aveva somministrato la sostanza e abusato della donna in stato di incapacità – integra comunque gli estremi della violenza sessuale aggravata ex artt. 609-bis e 609-ter, comma 1, n. 2. La Corte, richiamando la giurisprudenza, distingue il caso da quelli in cui l’assoluzione del concorrente deriva da percorsi processuali separati o da mancata impugnazione, perché qui i due imputati sono stati giudicati contestualmente e con lo stesso rito, e non è emersa alcuna diversa compartecipazione. Ne consegue l’obbligo di riqualificare il fatto, con conseguente annullamento della sentenza solo per la rideterminazione della pena, essendo diversa la cornice edittale.
Implicazioni Pratiche
- Verifica della struttura del reato contestato: in presenza di imputazione per violenza sessuale di gruppo, l’avvocato deve accertare se sussistano elementi concreti della pluralità di agenti e del contributo causale di ciascuno. L’assoluzione di uno dei concorrenti, se definitiva e se non emergono altri compartecipi, impone di eccepire la riqualificazione del fatto in violenza sessuale semplice, con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio.
- Valore della consapevolezza del concorrente: per la configurabilità del reato di gruppo, è essenziale che ciascun partecipante sia consapevole della propria condotta e della sua efficienza causale rispetto all’abuso. La difesa può valorizzare l’assenza di consapevolezza dello stato di incapacità della vittima o del previo accordo, per escludere il contributo morale e, quindi, la stessa sussistenza del reato plurisoggettivo.
- Riqualificazione e determinazione della pena: in caso di accoglimento del motivo, il giudice del rinvio dovrà rideterminare la pena entro la cornice edittale della violenza sessuale aggravata (art. 609-bis, comma 1, e 609-ter, comma 1, n. 2), che prevede un minimo e massimo diversi rispetto all’art. 609-octies. L’avvocato deve insistere per la rideterminazione, tenendo conto della già applicata diminuente per il rito e delle circostanze attenuanti eventualmente concesse.
Nota della Redazione
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