Smarrimento bagaglio: la liquidazione equitativa non è un non liquet (Cass. civ. Sez. III n. 28672 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasporto aereo, ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, il risarcimento del danno da smarrimento del bagaglio postula la prova, anche per presunzioni, del danno-conseguenza concretamente subito, secondo i principi dell’ordinamento nazionale di riferimento. Accertata l’esistenza del danno (an), il giudice di merito non può astenersi dalla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. invocando la mera difficoltà di quantificazione del quantum, ove essa non sia oggettiva e incolpevole. La liquidazione equitativa costituisce applicazione specifica dell’art. 115 cod. proc. civ. e non può risolversi in un non liquet: la prova dell’an obbliga il giudice a determinare il danno in via equitativa, valorizzando l’id quod plerumque accidit in relazione al contenuto tipico di un bagaglio.
Il Fatto
Il passeggero conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace il vettore aereo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dello smarrimento definitivo del bagaglio imbarcato in stiva su un volo interno. Il giudice di prime cure accoglieva l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla compagnia, ma il Tribunale, in sede di gravame, affermava la giurisdizione del giudice italiano, ritenendo tardiva l’eccezione. Nel merito, tuttavia, rigettava la domanda risarcitoria: pur accertato l’inadempimento del vettore, il giudice d’appello riteneva che il passeggero non avesse assolto all’onere di provare il danno, escludendo la possibilità di procedere a una liquidazione equitativa per la mera difficoltà di quantificazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, investita del ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo motivo concernente l’applicabilità della Convenzione di Montreal, non avendo il giudice d’appello mai negato l’applicabilità della disciplina convenzionale al trasporto nazionale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ravvisando l’errore del giudice di merito nell’essersi astenuto dalla liquidazione equitativa del danno.
La Corte ha ribadito che l’esercizio del potere di liquidazione equitativa presuppone, da un lato, la certa esistenza del danno, e dall’altro, l’impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere oggettiva e non dipendente dall’inerzia della parte onerata. Nella specie, pur essendo stato accertato lo smarrimento del bagaglio per inadempimento del vettore dell’obbligo ex recepto, il giudice aveva ritenuto inidonea la prova testimoniale offerta dal passeggero per la quantificazione del quantum, senza però considerare l’irragionevolezza di pretendere indicazioni specifiche sul contenuto di un bagaglio.
La decisione è stata censurata per la sua contraddittorietà: avendo implicitamente ammesso l’impossibilità di quantificare il danno, il giudice non poteva poi escludere il ricorso alla valutazione equitativa. La S.C. ha richiamato il principio per cui, se è possibile determinare il quantum sulla base di prove, è incomprensibile sostenerne l’impossibilità, perché “il più non contiene il meno”. La liquidazione equitativa, quale applicazione specifica dell’art. 115 cod. proc. civ., non può risolversi in un rifiuto di decisione (non liquet) una volta raggiunta la prova dell’an, dovendo il giudice strutturare la valutazione su criteri logici e verificabili, valorizzando l’id quod plerumque accidit circa il contenuto tipico di un bagaglio in relazione alla durata del viaggio.
Nota della Redazione
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