Obbligo del giudice di liquidare equitativamente il danno provato nell’an (Cass. civ. n. 28737 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del merito, una volta raggiunta la prova dell’an debeatur, non può pronunciare un non liquet e astenersi dalla liquidazione del danno, pur se manchino specifici elementi di quantificazione; in tal caso è tenuto a procedere alla liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., salvo che il danno si risolva in un mero fastidio o in una generica insoddisfazione. Il mandatario con rappresentanza che sceglie di non eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi dell’opera di un terzo, risponde ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. per il non corretto espletamento dell’incarico, senza che rilevi la natura del rapporto con il sostituto o ausiliario.
Il Fatto
Il contribuente e la società avevano prenotato un viaggio di andata e ritorno per Tunisi, acquistando i biglietti per imbarcarsi su una nave. Informati di un problema tecnico alla nave, avevano accettato di viaggiare su un’altra nave, ma avevano subito un ritardo di circa 22 ore alla partenza e avevano affrontato il viaggio di ritorno in condizioni disagiate, senza una cabina riservata. Essi agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e morali subiti. Il Tribunale rigettava la domanda, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della società emittente i biglietti, ritenuta mero mandatario con rappresentanza.
La Corte d’appello confermava la sentenza, escludendo la responsabilità della mandataria e ritenendo non provato l’ammontare del danno, non essendo stata formulata alcuna richiesta istruttoria al riguardo. Avverso tale decisione i viaggiatori proponevano ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente in quanto logicamente prioritari. Ha rilevato che la corte territoriale, dopo aver ritenuto provato l’inadempimento del vettore e l’esistenza di un disservizio, si era astenuta dal liquidare il danno, invocando l’assenza di elementi per la quantificazione. Tale pronuncia configura un illegittimo non liquet: il giudice, una volta accertato il danno, ha il dovere di provvedere alla sua liquidazione, anche in via equitativa.
La liquidazione equitativa, quale applicazione specifica dell’art. 115 cod. proc. civ., non può risolversi in un atto arbitrario, ma deve basarsi su criteri valutativi ancorati a emergenze verificabili. Tuttavia, essa costituisce uno strumento correttivo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell’an, senza che il danneggiato debba fornire la prova specifica del quantum, specie per danni non patrimoniali la cui quantificazione è per natura difficoltosa. La corte ha escluso che i disagi subiti fossero meri fastidi, dovendo il giudice del rinvio accertare se la lesione abbia comportato un’offesa seria e grave a un interesse della persona costituzionalmente protetto.
La Corte ha inoltre accolto i primi due motivi, ravvisando l’errore del giudice di merito nell’aver escluso la responsabilità della società emittente i biglietti. Dalla sentenza impugnata era emerso che tale società si era obbligata ad eseguire il contratto di trasporto, pur avendo poi scelto di avvalersi dell’opera di un terzo vettore. In tale contesto, essa risponde ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. per l’operato del proprio ausiliario, a prescindere dalla natura del rapporto intercorrente, in applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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