L’accoglimento dell’eccezione di inoperatività della polizza non viola le regole sull’onere della prova (Cass. civ. n. 28519 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i rischi della navigazione, il giudice di merito che rigetta la domanda di indennizzo accogliendo l’eccezione di inoperatività della polizza non viola l’art. 2697 c.c. laddove ritenga concretamente provato il fatto costitutivo dell’eccezione stessa (nella specie, la vetustà del natante e la sua carente manutenzione), anziché ritenere non provato il fatto costitutivo della pretesa. La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Qualsiasi documento, ancorché privo dell’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., può contribuire a formare il convincimento del giudice; la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione, salvi i casi di motivazione assente o manifestamente irrazionale.
Il Fatto
Una società, assicurata contro i rischi della navigazione, convenne in giudizio l’assicurazione per ottenere l’indennizzo a seguito della perdita del natante per sommersione. L’assicurazione rifiutò il pagamento eccependo, da un lato, che l’imbarcazione non potesse dirsi “perduta” non essendo stata esercitata la facoltà di abbandono ex art. 543 cod. nav., e, dall’altro, che la sommersione era stata causata dalla vetustà del natante e dal difetto di manutenzione, ipotesi per la quale la polizza escludeva l’indennizzabilità.
Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo provata l’eccezione di inoperatività della polizza. La Corte d’appello confermò la decisione, riconducendo le verosimili cause dell’affondamento a problemi di manutenzione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova, sostenendo che, dimostrata la sommersione, spettasse all’assicuratore provare la causa di esclusione. Il motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale non ha deciso la causa ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa, bensì ha accolto l’eccezione, avendone ritenuto adeguatamente dimostrato il fatto costitutivo in base agli elementi acquisiti, di talché alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. poteva configurarsi.
Il secondo mezzo denunciava la violazione delle norme sulle presunzioni semplici, censurando il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sulla base della consulenza tecnica e del rapporto della Capitaneria di Porto. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. integra una questione di fatto, come tale riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo che la critica non si limiti a prospettare una diversa inferenza probabilistica.
Il terzo motivo, infine, censurava l’attribuzione di rilievo probatorio al rapporto della Capitaneria di Porto, assertivamente privo di tale valore ex art. 578 cod. nav. Anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente inammissibile, poiché qualsiasi documento, anche se privo di efficacia privilegiata, può concorrere a formare il convincimento del giudice; la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione in assenza di motivazione assente o manifestamente irrazionale, non ravvisabile nel caso di specie.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2700 c.c. – Efficacia dell'atto pubblico
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici