Il processo verbale di constatazione ha fede privilegiata anche per gli apparecchi da gioco irregolari (Cass. civ. Sez. V n. 6693 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo verbale di constatazione redatto dal pubblico ufficiale ha fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., limitatamente ai fatti attestati come compiuti o avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti senza margine di apprezzamento. Il rinvenimento in un esercizio pubblico di apparecchi idonei a consentire il gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta, integra il presupposto impositivo dell’imposta unica (PREU) ex art. 1, comma 646, lett. b), legge n. 190/2014, a carico del titolare dell’esercizio. L’accertamento del giudice di merito fondato su tali elementi è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione idonea.
Il Fatto
Nel corso di un accesso presso l’esercizio commerciale della società contribuente, operatori di pubblica sicurezza e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rinvenivano dieci apparecchi da intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche dell’art. 110, comma 6, R.D. n. 773/1931, collegati alla rete internet e idonei ad accedere a giochi con vincite in denaro presso bookmaker esteri non autorizzati. L’avviso di accertamento recuperava il PREU per l’anno 2017. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della società; la Corte di secondo grado, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo provata l’evasione dell’imposta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso la richiesta di riunione con un altro procedimento, riguardante una diversa annualità. Ha poi respinto il primo motivo, relativo alla nullità della notifica dell’appello per intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Ha applicato l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, che estende la soggettività tributaria della società estinta ai cinque anni dalla cancellazione, rendendo corretta la notifica al liquidatore effettuata nel 2023.
Il secondo motivo, volto a contestare la qualificazione degli apparecchi come idonei al gioco con vincite in denaro, è stato dichiarato inammissibile, in quanto la censura per violazione di legge sottendeva una rivalutazione dei fatti di causa, estranea al sindacato di legittimità.
I motivi terzo, quarto e quinto sono stati esaminati congiuntamente. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla mancata prova della funzione di gioco degli apparecchi. Sul punto, ha richiamato il principio per cui il processo verbale di constatazione gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza. Gli elementi descritti nel PVC – apparecchi accesi e funzionanti, collegati a server esterno, dotati di dispositivi di inserimento di denaro, con accesso a giochi da casinò online e monitoraggio centrale – erano stati richiamati nell’avviso di accertamento, rendendolo motivato anche per relationem.
La Corte ha quindi escluso ogni violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ritenendo la ricostruzione del giudice di merito supportata da idonea motivazione. Ha infine rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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