Determinazione del valore della lite per la liquidazione dei compensi professionali (Cass. civ. Sez. II n. 5194/2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte rimette alla pubblica udienza la questione, che implica un apprezzamento nomofilattico, relativa alla determinazione del valore della lite ai fini della liquidazione dei compensi professionali, segnatamente se il valore debba essere determinato sulla base del solo compenso spettante al professionista, ovvero debba includere anche le spese generali, il contributo previdenziale e l’IVA.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei suoi compensi. Il Tribunale di Bologna ha accolto l’opposizione ma ha compensato le spese processuali. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione, che è stato accolto con rinvio al Tribunale di Bologna per la regolamentazione delle spese. In sede di rinvio, il Tribunale ha liquidato il compenso determinando il valore della lite in € 1.026,00 (corrispondente al compenso base), senza includere le spese generali (€ 128,25), il contributo previdenziale (€ 46,17) e l’IVA (€ 263,43), che avrebbero portato il valore complessivo a € 1.464,51, con conseguente passaggio allo scaglione superiore per la determinazione dei compensi. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che i primi due motivi di ricorso sollevano una questione di rilevanza nomofilattica, non ancora affrontata nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alla determinazione del valore della lite ai fini della liquidazione dei compensi professionali. La questione consiste nello stabilire se il valore della lite, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. n. 55/2014, debba essere determinato sulla base del solo importo del compenso spettante al professionista (“somma attribuita”), ovvero debba includere anche gli accessori quali le spese generali, il contributo previdenziale e l’IVA.
La Corte ha osservato che la questione implica un apprezzamento interpretativo di carattere nomofilattico, in quanto si tratta di chiarire il significato della nozione di “somma attribuita” ai fini della determinazione del valore della causa. La ricorrente sostiene che il valore debba comprendere l’importo complessivo dovuto per compenso, spese generali e accessori di legge, mentre il Tribunale di Bologna ha liquidato il compenso sulla base del solo importo del decisum. La Corte ha quindi ritenuto opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza per un approfondimento della questione, sospendendo il procedimento in camera di consiglio. Il terzo motivo, relativo alla mancata attribuzione dell’aumento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014, rimane da esaminare a seguito della definizione della questione preliminare.
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