Prescrizione del trasporto marittimo e buona fede del vettore nelle trattative risarcitorie (Cass. civ. n. 6270 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, espressione del principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., si estende alla fase patologica del rapporto contrattuale, includendo il rilievo dell’eccezione di prescrizione. In tema di trasporto marittimo, la verifica della maturazione del termine semestrale ex art. 438 cod. nav. non può prescindere dallo scrutinio della condotta del vettore che abbia avviato o coltivato trattative risarcitorie, disposto accertamenti tecnici o perizie tramite propri ausiliari, per poi eccepire improvvisamente la prescrizione una volta avviata la lite, potendosi configurare un esercizio abusivo del diritto. Il giudice del merito deve valutare la conformità al canone della buona fede della condotta del debitore, non potendosi limitare al mero riscontro dell’inerzia del creditore.
Il Fatto
La società attrice conveniva in giudizio il vettore marittimo e l’assicuratore per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla motrice di sua proprietà durante il trasporto da Catania a Napoli, a seguito dello spezzarsi delle rizze di aggancio. Costituita in mora la società armatrice con raccomandata ricevuta il 19.12.2003, la citazione veniva notificata il 2.7.2004.
Il Tribunale rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav., e la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione, escludendo l’efficacia interruttiva di atti successivi alla raccomandata e negando la configurabilità di una concorrente responsabilità extracontrattuale e l’azione diretta verso l’assicuratore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione accoglie il primo submotivo del ricorso – riqualificato come censura concernente l’idoneità interruttiva di una pluralità di atti, tra cui la perizia del 2.2.2004 e le raccomandate del marzo 2004 – rilevando che la motivazione del giudice d’appello risulta incomprensibile nella parte in cui non spiega perché tali elementi non siano stati reputati idonei a interrompere la prescrizione.
La pronuncia richiama il principio per cui la buona fede oggettiva costituisce un autonomo dovere giuridico, applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, che impone di mantenere un comportamento leale volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. Tale obbligo non è limitato alle fasi di negoziazione ed esecuzione del contratto, ma si estende anche alla fase patologica del rapporto, quando una parte lamenti l’inadempimento dell’altra.
La Corte precisa che la questione della prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav. non può essere esaminata a prescindere dal contesto della specifica relazione intercorsa tra le parti dopo la denuncia del sinistro. Mentre la buona fede non rileva per impedire il decorso del termine di prescrizione in caso di mera inerzia del creditore, occorre verificare la conformità al canone della buona fede oggettiva della condotta del vettore che avvii o coltivi trattative risarcitorie, disponga accertamenti tecnici o perizie tramite ausiliari, per poi eccepire improvvisamente la prescrizione.
La finalità della prescrizione – dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici – impone di valutare anche la possibile distorsione funzionale dell’eccezione, in ragione dello stretto termine semestrale, potendosi configurare un esercizio abusivo del diritto. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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