Valore della lite nella liquidazione del patrocinio a spese dello Stato rimessa alle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. 2 n. 5194 del 08.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La questione relativa alla determinazione del valore della lite, ai fini della liquidazione delle spese processuali, quando la causa è stata proposta e decisa esclusivamente sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, coinvolge l’apprezzamento nomofilattico dell’interpretazione della nozione di «somma attribuita» di cui all’art. 5, comma 2, del d.m. n. 55/2014. Detta nozione è suscettibile di includere, oltre al compenso, anche le spese generali, il CPA e l’IVA, con possibili effetti sull’individuazione dello scaglione tariffario applicabile. La risoluzione di tale questione richiede la trattazione in pubblica udienza, implicando l’esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione.

Il Fatto

Un avvocato, difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi, lamentando la violazione dei minimi parametrici.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione ma compensava le spese. La decisione veniva cassata da questa Corte, con rinvio per la regolamentazione delle spese. Il giudice del rinvio rideterminava i compensi, riconoscendo alla parte vittoriosa le spese dei giudizi, liquidandole sulla base di un valore della lite di € 1.026,00 e degli importi minimi per le fasi processuali. Avverso tale ordinanza, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando l’erronea determinazione del valore della lite e l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’aumento di cui all’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati i primi due motivi di ricorso, ha rilevato che la questione in essi sollevata attiene alla determinazione del valore della causa nella peculiare ipotesi in cui il giudizio di merito abbia avuto ad oggetto esclusivamente l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore.

La ricorrente sostiene che il valore della lite non dovrebbe essere ancorato al solo importo del compenso liquidato, ma dovrebbe includere anche le spese generali, il contributo previdenziale e l’IVA, che elevano l’importo complessivo oltre la soglia dello scaglione tariffario applicato dal giudice. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. n. 55/2014, per la determinazione del compenso si ha riguardo alla «somma attribuita».

La questione, involgendo l’interpretazione di una nozione centrale ai fini dell’applicazione delle tariffe professionali e della corretta individuazione dello scaglione di valore, è stata ritenuta dal Collegio meritevole di apprezzamento nomofilattico. La Corte ha pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, al fine di consentire un approfondimento sulla portata della nozione e sulle conseguenze in termini di determinazione dei compensi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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