Il decreto di omologa è impugnabile per cassazione e le spese seguono i minimi tariffari (Cass. civ. n. 4178 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di omologa dell’accertamento del requisito sanitario, reso ai sensi dell’art. 445-bis cod. proc. civ., è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. nel termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data del suo deposito, con riguardo alle statuizioni sulle spese, sia di lite che di consulenza, in quanto provvedimento definitivo di carattere decisorio lesivo di diritti patrimoniali e non altrimenti impugnabile. Le cause riguardanti lo status personale sono di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese legali, con applicazione dello scaglione tariffario tra 26.001 e 52.000 euro e dei minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014. In tema di liquidazione delle spese processuali, la motivazione è doverosa quando il giudice decide di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere oltre la forcella tariffaria, dovendo essere controllabili sia le ragioni dello scostamento sia quelle che ne giustificano la misura.

Il Fatto

Con decreto depositato in data 02.11.2023, il Tribunale di Tivoli omologava l’accertamento del requisito sanitario richiesto dalla ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condannando l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.272,00 per compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso il predetto decreto, deducendo tre motivi di ricorso. L’I.N.P.S. rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ribadito l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa di cui all’art. 445-bis cod. proc. civ., richiamando il principio secondo cui tale decreto è impugnabile, ex art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni sulle spese, trattandosi di provvedimento definitivo di carattere decisorio, lesivo dei diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, concernenti la violazione dei parametri minimi nella quantificazione delle spese di lite. Ha precisato che il riconoscimento del requisito sanitario è accostabile a un vero e proprio status, trattandosi di una qualità giuridica attribuita dall’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive. Ne consegue che la controversia è di valore indeterminabile, con applicazione dello scaglione tariffario tra 26.001 e 52.000 euro e della Tabella 9 del D.M. n. 55/2014.

Conseguentemente, gli importi minimi determinati per la fase di studio della controversia ammontano a € 496,00, per la fase introduttiva a € 394,00 e per la fase istruttoria e/o di trattazione a € 638,00, per un totale di € 1.528,00, oltre al rimborso delle spese generali. La liquidazione effettuata dal Tribunale, di complessivi € 1.272,00, si è rivelata al di sotto dei minimi legali, senza alcuna motivazione che giustificasse la riduzione.

La Corte ha infine respinto il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la maggiorazione del 30% di cui all’art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014. Ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell’aumento, non è sufficiente il mero utilizzo del processo telematico, essendo richiesto che la redazione degli atti e la produzione dei documenti siano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano la navigazione all’interno dell’atto e dei documenti allegati con collegamenti ipertestuali funzionanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *