Onere probatorio e affidamento nella responsabilità precontrattuale (App. Catania n. 768/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità precontrattuale, grava sulla parte che la invoca l’onere di provare non solo l’esistenza di trattative e la violazione dei doveri di buona fede da parte dell’altro contraente, ma anche la sussistenza di un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, ingenerato da comportamenti univoci e non equivoci. Il mero mancato raggiungimento di un accordo, anche in presenza di divergenze contrattuali, non integra di per sé un illecito precontrattuale, quando le parti non abbiano superato la fase delle trattative e non sia provato che l’interruzione sia dipesa da una condotta colposa di una di esse. La responsabilità precontrattuale, quand’anche qualificata come contrattuale, richiede la prova specifica di fatti e situazioni che concretizzano l’obbligo di correttezza, non potendosi desumere dalla mera circostanza che le trattative siano state infruttuose.
Il Fatto
Tre farmacisti presentavano domanda di partecipazione in forma associata a un concorso pubblico per l’assegnazione di una sede farmaceutica. Ottenuta l’assegnazione, le parti si adoperavano per costituire la società e individuare il locale. Nel corso delle trattative, la convenuta richiedeva di ricoprire la carica di direttore tecnico della farmacia con una remunerazione mensile, mentre gli altri due associati proponevano una turnazione nella carica, senza compenso. Il mancato accordo impediva la costituzione della società e l’apertura della farmacia entro il termine perentorio, con conseguente revoca dell’assegnazione. Gli associati agivano per il risarcimento dei danni, deducendo la violazione dei doveri di buona fede precontrattuale. Il Tribunale di Catania rigettava la domanda. Gli attori proponevano appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha preliminarmente rilevato che, anche qualificando la responsabilità precontrattuale come contrattuale, l’onere probatorio rimane a carico degli attori, i quali devono provare non solo la violazione della buona fede, ma anche la sussistenza di un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, ingenerato da comportamenti univoci e non equivoci.
La Corte ha escluso che la condotta della convenuta integrasse una violazione dei doveri di buona fede. Ha osservato che le parti, dopo l’assegnazione, avevano avviato trattative per definire gli aspetti organizzativi della società e della farmacia, ma non avevano mai raggiunto un accordo definitivo su punti essenziali, quali la direzione tecnica, la remunerazione e le modalità di finanziamento. Le richieste della convenuta di ricoprire la carica di direttore con compenso, sebbene non condivise dagli altri due, non erano in contrasto con la normativa di settore, che consente la separazione tra direzione tecnica e gestione economica della farmacia.
La Corte ha valorizzato le dichiarazioni del notaio e del professionista incaricato del business plan, dai quali emergeva che le trattative erano ancora in corso e che nessun accordo era stato raggiunto su punti essenziali. La mancata conclusione del contratto non poteva essere imputata esclusivamente alla convenuta, ma era il frutto di un generale disaccordo tra tutte le parti, come dimostrato dal fatto che nessuna di esse aveva sollecitato ulteriori incontri dopo il secondo fallimento delle trattative, lasciando spirare il termine. Ha quindi escluso che gli attori avessero provato un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto e la colpevole interruzione delle trattative da parte della convenuta.
Implicazioni Pratiche
- Prova del legittimo affidamento: l’avvocato che agisca per responsabilità precontrattuale deve provare che le trattative erano giunte a uno stadio avanzato e che la controparte aveva ingenerato un affidamento incolpevole sulla conclusione del contratto, mediante comportamenti univoci e non equivoci; la mera partecipazione alle trattative e il dissenso su clausole essenziali non sono sufficienti.
- Colpevole interruzione delle trattative: per il difensore che contesti l’interruzione delle trattative, è necessario dimostrare che la controparte abbia posto in essere una condotta contraria a buona fede, ad esempio modificando unilateralmente e senza giustificato motivo le condizioni precedentemente concordate o celando elementi essenziali; l’insuccesso delle trattative, di per sé, non integra un illecito.
- Onere della prova nella responsabilità precontrattuale: anche quando la responsabilità precontrattuale è qualificata come contrattuale, l’onere della prova grava sull’attore, che deve allegare e provare i fatti concreti dai quali desumere la violazione dei doveri di correttezza e la sussistenza del danno; non è sufficiente dedurre la generica violazione dell’art. 1337 c.c., ma occorre specificare le condotte lesive e il nesso causale con il pregiudizio.
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