Adozione da adulti: il cognome di nascita resta (Corte cost. n. 53/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha stabilito che chi viene adottato da adulto non può sostituire il proprio cognome con quello dell’adottante. Il cognome di origine resta, accanto a quello nuovo. La norma esaminata è l’articolo 299, primo comma, del codice civile e le questioni sono state dichiarate non fondate.
Il caso. Una coppia aveva chiesto al Tribunale di Reggio Emilia di adottare una ragazza ormai maggiorenne. Quando lei aveva cinque anni, i genitori biologici erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale perché gravemente tossicodipendenti e inidonei a prendersi cura di lei. La bambina era stata affidata alla coppia dal marzo 2001 e l’affidamento era proseguito senza interruzioni fino alla maggiore età e oltre. Non aveva mai ripreso i contatti con i genitori biologici, poi deceduti prima dell’adozione. Adottanti e adottanda chiedevano che lei portasse solo il cognome della famiglia adottiva.
La regola in vigore. L’articolo 299 prevede che l’adottato assuma il cognome dell’adottante e lo anteponga al proprio. Dal 2023, dopo la sentenza n. 135, se adottante e adottato sono d’accordo il cognome dell’adottante può essere aggiunto invece che anteposto. In nessun caso, però, il cognome di origine sparisce.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha ritenuto che il testo della norma non lasciasse spazio a una lettura diversa e ha sollevato la questione davanti alla Corte, richiamando gli articoli 2 e 3, primo comma, della Costituzione. Secondo il giudice l’obbligo di conservare il cognome dei genitori biologici lede l’identità personale, perché impone di portare il segno di un abbandono, e crea una disparità: il minore adottato dalla famiglia che lo aveva in affidamento prende solo il cognome degli adottanti, mentre chi viene adottato dopo i diciotto anni no.
Il ragionamento della Corte. Il cognome svolge due funzioni. Identifica la persona nei rapporti pubblici e privati e, con il tempo, diventa il segno attorno a cui l’identità personale si consolida. Proprio per questo, ricorda la Corte, la lesione dell’identità si realizza nella soppressione del segno distintivo, non nella sua conservazione. Per chi è adulto quel cognome ha accompagnato almeno diciotto anni di vita. Non è quindi irragionevole che il legislatore ne garantisca il mantenimento accanto al cognome dell’adottante.
La Corte aggiunge un argomento sul consenso. Nel caso deciso nel 2023 il consenso serviva a dare maggiore rilievo al cognome originario. Qui, invece, l’adottato dovrebbe chiedere la cancellazione del proprio cognome, e questo lo espone al rischio di subire condizionamenti da parte dell’adottante, tanto più se si considerano i vantaggi che l’adozione porta sul piano dell’eredità.
Sulla disparità di trattamento. La Corte riconosce che l’adozione della persona maggiorenne è oggi un istituto con più funzioni: non serve solo a dare un figlio a chi non l’ha avuto, ma può dare veste giuridica a legami di solidarietà già consolidati, compreso quello con la famiglia affidataria. Questa evoluzione, però, non fa perdere autonomia all’istituto né lo attrae nella disciplina dell’adozione del minore. Il ritardo con cui gli affidatari presentano la domanda è una circostanza di fatto e non basta a mescolare istituti costruiti su presupposti diversi, la minore e la maggiore età. Le due situazioni non sono omogenee, quindi la disparità non è irragionevole.
La strada indicata dalla Corte. La Corte riconosce che può esistere un interesse del tutto personale a cancellare il cognome che attesta l’origine naturale, quando quel segno rinnova il ricordo di un abbandono. È però un interesse che riguarda solo la persona che quel cognome ha portato e trova tutela altrove: l’articolo 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 consente di chiedere al prefetto il cambio del cognome, anche perché rivela l’origine naturale, esponendo nella domanda le ragioni della richiesta.
Cosa cambia in pratica. Per chi viene adottato da adulto non cambia nulla: il cognome di nascita resta e a esso si affianca quello dell’adottante, anteposto oppure aggiunto se entrambi lo chiedono al momento del consenso. Chi vuole eliminare il cognome di origine deve seguire la via amministrativa davanti al prefetto, separata dal procedimento di adozione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/53