Prescrizione del reato di opere nella fascia di rispetto demaniale (Cass. pen. Sez. III n. 7628 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (cd. fascia di rispetto), previsto dagli artt. 55 e 1161 cod. nav., ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento di cessazione dell’attività vietata, che coincide con la fine dell’esecuzione delle opere. Quando la contestazione addebiti esclusivamente l’inosservanza dei vincoli posti a tutela della fascia di rispetto, senza includere le condotte alternative di occupazione del suolo demaniale o di impedimento dell’uso pubblico del bene, il termine di prescrizione decorre dalla data di ultimazione dei lavori e non dalla cessazione di una pretesa permanenza. La diversa qualificazione del fatto come reato permanente, fondata sull’incidenza dell’opera sul godimento collettivo del bene, è illegittima se tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato l’imputato, in qualità di amministratore di un complesso residenziale, per il reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav., per aver realizzato, senza titolo abilitativo, una rampa pedonale in conglomerato cementizio in un’area di proprietà del complesso rientrante nella fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo. La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado, subordinando la sospensione condizionale della pena alla rimozione dell’opera abusiva. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’intervenuta prescrizione del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione. Ha preliminarmente ricostruito la struttura dell’art. 1161 cod. nav., qualificandolo come reato a forma mista, in cui quattro condotte alternative (occupazione, esecuzione di innovazioni non autorizzate, impedimento dell’uso pubblico, inosservanza delle disposizioni degli artt. 55, 714 e 716 c. nav.) sono ciascuna sufficiente a integrare il reato.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 17178 del 2002, la Corte ha ribadito che il reato di esecuzione di opere nella fascia di rispetto ha natura permanente e si consuma con la fine dell’esecuzione delle opere. Nel caso di specie, essendo l’opera stata ultimata tra il 2014 e il 2017, il termine di prescrizione quinquennale era già maturato alla data della sentenza di primo grado.
La Corte ha poi confutato l’argomento della Corte territoriale, che aveva ritenuto la permanenza del reato protratta oltre l’ultimazione dell’opera per l’ostacolo arrecato all’accesso dei bagnanti alla spiaggia. La sentenza impugnata aveva richiamato il precedente Sez. III n. 39455 del 2012, ma tale decisione riguardava un’ipotesi di occupazione di suolo demaniale e di impedimento dell’uso pubblico, non di inosservanza dei vincoli sulla proprietà privata.
La Corte ha evidenziato che la contestazione elevata all’imputato addebitava esclusivamente l’esecuzione dell’opera senza autorizzazione, senza alcuna menzione dell’incidenza della rampa sulla fruizione dell’arenile. Il fatto doveva pertanto essere ricondotto alla violazione dell’art. 55 cod. nav., con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data di ultimazione dei lavori. La diversa qualificazione operata dai giudici di merito, fondata su un’assunzione non contestata, è stata ritenuta erronea e idonea a comprimere illegittimamente il diritto dell’imputato alla declaratoria di estinzione del reato.
Nota della Redazione
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