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Furto di tabacchi in custodia temporanea: esigibili IVA e accisa (Cass. civ. Sez. V n. 8849 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il furto di merci sottoposte a custodia temporanea in un deposito doganale ne determina lo svincolo irregolare dal regime sospensivo. Tale evento non integra un’ipotesi di perdita derivante da caso fortuito o forza maggiore rilevante ai fini dell’abbuono dell’accisa previsto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504/1995, ma comporta l’immissione in consumo della merce e l’esigibilità dell’imposta, ai sensi dell’art. 2 TUA. Analogamente, lo svincolo dal regime di custodia temporanea per effetto del furto integra il presupposto oggettivo di debenza dell’IVA all’importazione, ai sensi dell’art. 71, par. 1, Direttiva 2006/112/CE e dell’art. 7, par. 3, Direttiva 77/388/CEE.

Il Fatto

A seguito di alcuni furti di tabacchi lavorati verificatisi nei locali di temporanea custodia del terminal gestito dalla società contribuente, l’Agenzia delle Dogane emetteva quattro inviti di pagamento per il recupero delle accise e dell’IVA relativi agli anni d’imposta 2005 e 2007, oltre al dazio doganale. La società impugnava la successiva cartella di pagamento. Il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi; la Commissione tributaria regionale, in riforma parziale, riteneva dovute le accise, applicando l’esimente di cui all’art. 4 TUA, ma non l’IVA, ritenendo il furto non assimilabile ad una cessione intracomunitaria. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia, sia, in via incidentale, la società contribuente.

La Motivazione della Corte

Con riferimento all’IVA, la Corte chiarisce che è dirimente la circostanza che le merci si trovassero in regime di custodia temporanea, ai sensi dell’art. 50 Reg. CEE n. 2913/1992, come indicato nello stesso atto impositivo. Tale regime, riguardando merci non unionali in attesa di destinazione doganale, è richiamato dall’art. 156 della Direttiva 2006/112/CE, sicché il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui i beni sono svincolati dal regime stesso. La Corte precisa che non rileva la mancata identificazione di un cedente e di un cessionario ai fini di una cessione intracomunitaria, perché la debenza dell’imposta discende proprio dalla fuoriuscita della merce dal regime sospensivo, in applicazione dell’art. 71 Direttiva 2006/112/CE e dell’art. 7, par. 3, Direttiva 77/388/CEE.

Quanto all’accisa, la Corte rammenta che l’esigibilità dell’imposta è collegata all’immissione in consumo, ipotesi che include lo svincolo, anche irregolare, dal regime sospensivo. L’istituto dell’abbuono di cui all’art. 4, comma 1, TUA – da interpretarsi conformemente all’art. 14, par. 1, Direttiva 92/12/CEE – riguarda esclusivamente le perdite derivanti da caso fortuito o forza maggiore, nozioni che richiedono circostanze anormali, imprevedibili e non evitabili. La Corte, richiamando la giurisprudenza unionale (CGUE, cause C-323/22 e C-509/22), esclude che il furto possa rientrare in tale nozione, atteso che la merce rubata non è divenuta irrimediabilmente inutilizzabile e permane, di fatto, nel circuito commerciale dell’Unione. Il furto configura pertanto uno svincolo irregolare, che rende esigibile l’accisa a carico del depositario, secondo una responsabilità di natura oggettiva.

La Corte rigetta altresì il secondo motivo di ricorso incidentale, relativo alla dedotta violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. Richiamando le Sezioni Unite n. 30051 del 2024, afferma che l’Amministrazione finanziaria, entro i termini di decadenza e in assenza di giudicato, può legittimamente annullare in autotutela un atto impositivo viziato ed emetterne uno sostitutivo, anche per una maggiore pretesa.

La Corte accoglie quindi il ricorso principale dell’Agenzia, rigetta il ricorso incidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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