| 

Sequestro del profitto dell’ente: necessaria la motivazione sul fumus dell’illecito 231 (Cass. pen. n. 13414 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il Tribunale non può integrare la motivazione assente del provvedimento genetico, essendo applicabili, in quanto compatibili, i poteri di annullamento previsti dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.. Il sequestro del profitto del reato, fonte di responsabilità amministrativa dell’ente, deve essere motivato avendo riguardo alla fattispecie complessa che integra il fumus dell’illecito di cui al D.lgs. n. 231/2001. Tale fumus comprende, oltre al reato presupposto, l’interesse o il vantaggio dell’ente e il ruolo dell’agente, secondo i modelli di imputazione di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001, senza che la responsabilità possa essere inferita dalla sola prova del reato presupposto.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di una società, indagata per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-octies del D.lgs. n. 231/2001, connesso a delitti di riciclaggio attribuiti a dipendenti. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi sul riesame, aveva riformato parzialmente il decreto genetico, riducendo l’importo del profitto sequestrabile ma confermandone la sussistenza, e aveva integrato la motivazione sul requisito dell’interesse o del vantaggio per l’ente che il provvedimento originario non aveva affrontato.

Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, la violazione del divieto di integrazione della motivazione mancante e, dall’altro, l’assenza di motivazione sul periculum in mora e la violazione del principio di proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla mancata individuazione del presupposto della responsabilità dell’ente. Il provvedimento genetico, pur in un’ampia ricognizione delle emergenze investigative, aveva formulato l’addebito provvisorio nei confronti della società limitandosi ad affermare che non risultavano modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato, senza però esporre gli elementi costitutivi dello specifico illecito amministrativo.

Gli Ermellini hanno richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 18954 del 31/03/2016, secondo cui, in sede di riesame avverso misure cautelari reali, il Tribunale non può sopperire all’assenza motivazionale del provvedimento genetico. La motivazione, anche attraverso la tecnica “per relationem”, deve dare conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico, per consentire il controllo demandato al giudice del riesame.

Quanto al merito, la Corte ha precisato che la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto. Essa postula, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di un soggetto qualificato e, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione. Ne consegue che il sequestro del profitto deve essere motivato sulla fattispecie complessa che integra il fumus dell’illecito, da valutare in base ai criteri di imputazione di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001.

Nella specie, l’onere motivazionale non poteva ritenersi assolto dalla mera ricognizione del coinvolgimento nei fatti di riciclaggio dei dipendenti della società, mancando qualsiasi valutazione sull’interesse o vantaggio conseguito dall’ente. L’assenza di motivazione sul fumus nel provvedimento genetico rendeva impossibile ogni integrazione da parte del Tribunale del riesame, imponendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, con restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *