Rinvio pregiudiziale inammissibile per jus superveniens interpretativo (Cass. civ. Sez. V n. 7495 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopraggiungere, nelle more del giudizio di rinvio pregiudiziale, di una norma di interpretazione autentica della disposizione oggetto del quesito elimina il presupposto delle gravi difficoltà interpretative richiesto dall’art. 363-bis, primo comma, n. 2), cod. proc. civ. e rende inammissibile il rinvio. La norma interpretativa intervenuta sulla disciplina delle società di scopo, di cui all’art. 194 del codice dei contratti pubblici e all’abrogato art. 184 d.lgs. n. 50/2016, chiarisce che tali società non sono iscritte all’albo di cui all’art. 53 d.lgs. n. 446/1997 quando la società aggiudicataria, loro socia, vi sia già iscritta, e qualifica legittimi gli atti di accertamento e riscossione dalle stesse emessi in luogo dell’aggiudicatario. Il venir meno del dubbio interpretativo preclude alla Corte ogni ulteriore valutazione di merito e impone la restituzione degli atti al giudice remittente.
Il Fatto
Un contribuente impugna un avviso di accertamento per IMU 2018, deducendo la nullità dell’atto per difetto del potere impositivo in capo alla società che lo ha emesso. La società, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune, è una società di progetto costituita ai sensi dell’art. 184 d.lgs. n. 50/2016 dal socio unico aggiudicatario della gara, a sua volta iscritto all’albo dei concessionari. La società di progetto, per contro, non è iscritta né all’albo di cui all’art. 53 d.lgs. n. 446/1997 né alla sezione separata introdotta dall’art. 1, comma 805, l. n. 160/2019.
Investita della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rileva la novità, la rilevanza e la complessità interpretativa della questione e dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., rappresentando due opposti indirizzi ricostruttivi dell’art. 184 citato. La Prima Presidente dichiara ammissibile la devoluzione e la assegna alla Sezione Tributaria.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, nelle more della decisione, è intervenuta la l. 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, il cui art. 3, comma 14-septies, introduce una disposizione dichiaratamente interpretativa. Essa stabilisce che le società di scopo e di progetto costituite per svolgere attività di accertamento e riscossione non sono iscritte all’albo di cui all’art. 53 d.lgs. n. 446/1997 quando la società aggiudicataria, loro socia, risulti già iscritta.
Il medesimo intervento normativo qualifica legittimi gli atti di accertamento e riscossione emessi dalle società di scopo, in quanto emanati in luogo dell’aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l’adempimento delle prestazioni. Il legislatore fornisce così una lettura autentica della disposizione che aveva originato il quesito.
La Corte osserva che il sopravvenuto intervento interpretativo incide direttamente sul presupposto tipico del rinvio pregiudiziale, costituito dalla presenza, nella questione dedotta, di gravi difficoltà interpretative ai sensi dell’art. 363-bis, primo comma, n. 2), cod. proc. civ. Venuto meno il dubbio ermeneutico, il rinvio risulta privo di uno dei suoi requisiti essenziali.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del rinvio pregiudiziale e la restituzione degli atti al giudice remittente, che provvederà anche sulle spese della presente fase processuale. La Corte non entra quindi nel merito della questione sostanziale, limitandosi a constatare il venir meno del presupposto processuale.
Nota della Redazione
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