TARI aree portuali: il potere impositivo resta al Comune in assenza di Autorità portuale (Cass. civ. Sez. V n. 19684 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito delle aree portuali rientra nella competenza esclusiva dell’Autorità portuale, ove istituita, con conseguente esclusione del potere impositivo del Comune ai fini della TARI. L’istituzione dell’Autorità portuale si configura come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993. Nelle zone portuali prive di Autorità portuale riemerge, invece, la competenza e la privativa comunale, con applicazione del tributo secondo le disposizioni ordinarie. Nessun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell’obbligazione tributaria, alla circostanza che l’ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, dovendo il potere impositivo trovare la sua fonte necessariamente nella legge. L’obiettiva incertezza normativa idonea a escludere la responsabilità sanzionatoria ricorre solo quando, all’esito di un percorso interpretativo metodologicamente corretto, non sia possibile individuare in modo univoco la norma applicabile in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il Fatto
La società, titolare di una concessione demaniale per l’uso di uno specchio d’acqua e di un’area a terra nel porto di Lipari, impugnava una cartella esattoriale emessa dal Comune per TARI relativa all’annualità 2016. Nel ricorso la contribuente deduceva la carenza del potere impositivo del Comune, il vizio di motivazione dell’atto, l’omessa notificazione di atti presupposti e l’insussistenza nel merito della pretesa. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione, reputando infondate le censure sul merito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22/1997, in combinato disposto con l’art. 6, comma 1, legge n. 84/1994, assumendo che nelle aree demaniali rientranti nei porti la gestione dei rifiuti non è affidata ai Comuni ma alle Autorità portuali o marittime. La Corte ha ritenuto la censura infondata, valorizzando il quadro normativo di riferimento. L’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 dichiara esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo del conferimento in regime di privativa comunale; l’art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22/1997 fa salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, legge n. 84/1994; tale ultima norma istituisce le Autorità portuali nei porti ivi elencati, tra i quali non figura il porto di Lipari.
La Corte ha precisato che l’istituzione dell’Autorità portuale si pone come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie dell’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993, ma che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerge la competenza e la privativa comunale. La mancata istituzione dell’Autorità portuale nel porto di Lipari al momento dei fatti escludeva pertanto la condizione che avrebbe potuto far venir meno il potere impositivo del Comune. Quanto alla competenza dell’Autorità marittima, essa riguarda le operazioni portuali, i servizi portuali e le concessioni di aree demaniali, ma non attribuisce alcuna potestà in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che resta riservata al Comune in regime di privativa. Diverso è il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, estraneo al giudizio e disciplinato dagli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 182/2003. La sentenza impugnata si è quindi uniformata ai principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in motivazione, tra cui Cass. n. 511 del 2026 e Cass. n. 17030 del 2021.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992, assumendo la sussistenza di un’ipotesi di obiettiva incertezza normativa idonea a giustificare la disapplicazione delle sanzioni. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di specifica formulazione nel ricorso introduttivo e comunque infondata, atteso che la disciplina sulla competenza comunale e sulla tassabilità delle superfici in ambito portuale risulta sorretta da un quadro giurisprudenziale chiaro e coerente, privo di margini di incertezza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alla refusione delle spese.
Nota della Redazione
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