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Truffa aggravata per erogazioni pubbliche: accertamenti sul contratto rimessi al merito (Cass. pen. n. 21668 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le compensazioni finanziarie erogate dalla Regione a favore di società concessionarie di un pubblico servizio di trasporto, ancorché qualificate con diversa denominazione, rientrano nell’ambito delle erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen., ove costituiscano un aiuto finanziario a privati imprenditori proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici. La valutazione in ordine alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, quando implichi l’interpretazione di clausole contrattuali e l’accertamento di presupposti fattuali, come la sussistenza di obblighi di comunicazione o la rilevanza di avarie, è attività di merito, il cui esito è censurabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità.

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Trapani aveva applicato al legale rappresentante di una società di navigazione la misura del divieto di dimora, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La contestazione riguardava l’omessa comunicazione alla Regione di gravi avarie delle imbarcazioni adibite al servizio di trasporto, al fine di evitare la risoluzione del contratto e di continuare a percepire le compensazioni finanziarie. Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, aveva annullato l’ordinanza genetica, ritenendo insussistenti i gravi indizi, avuto riguardo alla mancata previsione contrattuale di obblighi di comunicazione e all’assenza di accertamenti tecnici sulla portata delle avarie. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo il pubblico ministero manifestato l’intento di ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario. Nel merito, ha riconosciuto che le compensazioni finanziarie, ancorché non denominate “contributi” o “sovvenzioni”, costituiscono erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen., richiamando la definizione ampia accolta dalla giurisprudenza di legittimità.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente attengano al merito del giudizio. L’interpretazione delle clausole contrattuali, la valutazione della sussistenza di obblighi di comunicazione in capo alla società e l’accertamento della reale portata delle avarie – in assenza di consulenza tecnica – costituiscono attività valutative che non possono essere sovrapposte a quella compiuta dal Tribunale del riesame. La soluzione adottata dall’ordinanza impugnata, che ha escluso l’esistenza di un danno per la pubblica amministrazione e ha ritenuto dubbia la finalizzazione della condotta alla percezione indebita dell’intero ammontare delle sovvenzioni, non è stata ritenuta manifestamente illogica.

La Corte ha, infine, valorizzato la circostanza che il servizio di trasporto era stato comunque espletato e che le condotte omissive avrebbero potuto essere finalizzate ad evitare le penali contrattuali, piuttosto che alla percezione indebita delle erogazioni. Ha concluso, pertanto, rigettando il ricorso e confermando l’ordinanza impugnata, ferma restando la possibilità per l’accusa di sviluppare le proprie censure nel giudizio di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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