Tassazione per enunciazione del contratto non registrato nel decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. V n. 33415 del 21.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tassazione per enunciazione, disciplinata dall’art. 22 d.P.R. n. 131/1986, presuppone l’autonomia giuridica oggettuale dell’enunciazione, l’identità delle parti dell’atto enunciante e dell’atto enunciato e la permanenza degli effetti di quest’ultimo. L’atto enunciato deve essere apprezzabile ab intrinseco, senza ulteriori accertamenti di fatto o valutazioni di particolare complessità giuridica. L’attività interpretativa dell’atto enunciante, volta a stabilire se in esso sia stato enunciato altro atto non tassato, costituisce questione di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri ermeneutici. La tassazione del contratto enunciato prescinde dal suo uso, rilevando la sola enunciazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta principale di registro dovuta sulla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno. Dopo il rigetto dell’istanza di reclamo/mediazione, la società contribuente impugnava l’avviso davanti alla CTP di Salerno, che accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la pretesa ex art. 22 d.P.R. n. 131/1986 e confermando l’aliquota proporzionale del 3%.
La CTR della Campania, sede di Salerno, accoglieva l’appello principale dell’Agenzia e rigettava quello incidentale della società, ritenendo che il contratto di fornitura, pur non registrato, fosse atto enunciato nel decreto ingiuntivo e quindi soggetto a imposta. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, che assumeva l’intento di provocare un riesame di questioni di fatto. L’eccezione è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo la parte specificato il fatto cui intendeva riferirsi né gli atti di riferimento.
Il primo motivo, incentrato sull’insufficiente motivazione della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., è rigettato: la motivazione è presente, ancorché sintetica, e la concisione redazionale non integra di per sé carenza argomentativa, purché siano individuabili gli elementi logico-giuridici a sostegno della decisione.
Il secondo motivo, sulla carenza di motivazione dell’avviso di liquidazione per omessa allegazione degli atti tassati, è infondato. La Corte richiama il principio secondo cui l’avviso è adeguatamente motivato quando riporta gli estremi identificativi dell’atto giudiziario e i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto, non essendo necessaria l’allegazione dell’atto in sé, salvo che il contribuente contesti in modo specifico la sufficienza motivazionale (Cass. n. 26340 del 2021; Cass. n. 11284 del 2022).
Il terzo motivo involge la tassazione per enunciazione e la dedotta duplicazione d’imposta in violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. n. 131/1986. Il primo profilo è inammissibile: la Corte richiama le Sezioni Unite n. 14432 del 2023, per cui l’enunciazione presuppone l’autonomia oggettuale, l’identità delle parti e la permanenza degli effetti, e richiede che l’atto enunciato sia apprezzabile ab intrinseco. Richiama inoltre Cass. n. 25706 del 2020 e Cass. n. 28559 del 2019: la tassazione non opera se l’atto si limita a menzionare circostanze da cui solo dedurre il rapporto non denunciato. La censura tende a rimettere in discussione l’accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il secondo profilo è infondato: la tassazione del contratto enunciato prescinde dall’uso (Cass. n. 5946 del 2007; Sezioni Unite n. 7682 del 2023).
Il quarto motivo, sulla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., è inammissibile ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non identificando il fatto decisivo omesso e risolvendosi nella riproposizione di argomenti di fatto. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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