Autoriciclaggio e consumo diretto del bene: condotta dissimulatoria nell’uso del carburante sottratto (Cass. pen. n. 16329 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., e tale vizio comprende anche i casi in cui la motivazione risulti del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La clausola di esclusione della punibilità per il reato di cui all’art. 648-ter.1, comma quinto, cod. pen. opera solo quando l’agente utilizzi o goda in modo diretto dei beni provento del delitto presupposto, senza compiere su di essi alcuna operazione idonea a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Integra gli estremi del fumus del delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, dopo aver sottratto il carburante, lo estragga dalle cisterne, lo misceli con altro prodotto e lo reimpieghi per rifornire i mezzi della propria impresa, poiché tale attività, oltre a mutare la proprietà del bene, ne ostacola l’individuazione. I motivi nuovi di impugnazione, per essere scrutinati, devono essere funzionalmente connessi ai capi e ai punti della decisione investiti dall’impugnazione principale.
Il Fatto
Con decreto del 31 luglio 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia disponeva il sequestro preventivo di trattori stradali e autocarri motrici di proprietà di una società, nonché, finalizzato alla confisca, di una somma di denaro, in relazione ai reati di cui all’art. 40, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 504/1995, agli artt. 48 e 525 cod. pen. e all’art. 648-ter.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente l’istanza, annullava il decreto limitatamente ai veicoli, rigettando nel resto. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di autoriciclaggio. Successivamente venivano presentati motivi nuovi, concernenti l’assenza di una condotta autonoma e successiva al reato presupposto e la dedotta violazione delle garanzie in materia di sequestro di dispositivi elettronici.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato insegnamento in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, evidenziando come esso sia consentito solo per violazione di legge e come tale nozione ricomprenda anche i vizi di motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008. Ha quindi escluso che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata presentasse tali carenze, risultando chiari gli estremi per riconoscere il fumus del reato di autoriciclaggio.
La Corte ha ricostruito la vicenda sottostante, evidenziando come dalle agende rinvenute e dalle chat intercettate emergesse che il carburante, prelevato dai depositi fiscali in sospensione d’imposta, veniva estratto dalle cisterne in un’area protetta, trasferito in contenitori e miscelato con altro prodotto. Tale attività, secondo la prospettazione accusatoria, era finalizzata a destinare il JET A-1, esente da imposta, a usi soggetti ad accisa, nonché a occultare la provenienza delittuosa del carburante, reimpiegandolo per rifornire i mezzi delle società riconducibili al ricorrente.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva secondo cui l’uso del carburante per l’alimentazione dei veicoli costituirebbe mero consumo del bene, facente parte della sua natura. Ha osservato che il collegamento tra il reato presupposto e la successiva condotta di reimpiego non può essere qualificato come semplice utilizzazione diretta, poiché l’estrazione, la miscelazione e il successivo utilizzo in un contesto imprenditoriale connotano una condotta idonea a ostacolare irrimediabilmente l’individuazione della provenienza del prodotto. Ha pertanto richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di esclusione della punibilità opera solo in caso di utilizzo diretto, senza operazioni che ostacolino l’identificazione della provenienza delittuosa.
Quanto al secondo motivo aggiunto, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per mancanza di connessione funzionale con il motivo originario, in quanto la dedotta violazione degli artt. 15 Cost. e 191 cod. proc. pen. atteneva a un tema non investito dall’impugnazione principale. Ha concluso, quindi, dichiarando inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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