Rinnovazione della notifica nulla ex art. 291 c.p.c. e liquidazione del compenso per la fase istruttoria (Cass. civ. n. 13233 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l’Avvocatura generale, è nulla. La rinnovazione della notificazione, anche se compiuta spontaneamente dalla parte prima dell’ordine del giudice, sana la nullità con effetto ex tunc, a condizione che sia comunque eseguita entro il termine stabilito. In tema di liquidazione delle spese processuali, il compenso per la fase di trattazione o istruttoria è dovuto non solo in caso di espletamento di prove orali o consulenze tecniche, ma anche quando siano state svolte le ulteriori attività difensive previste dall’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, quali la presentazione di richieste istruttorie o di memorie illustrative.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver ottenuto un decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, proponeva opposizione avverso il provvedimento, lamentando l’insufficiente liquidazione delle spese legali. La Corte d’appello, in accoglimento parziale dell’opposizione, rideterminava il compenso per la fase monitoria, liquidava le spese sulla base dei minimi tariffari, escludendo però il compenso per la fase istruttoria, e condannava il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di opposizione. Avverso tale decreto, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con tre motivi, la mancata applicazione delle maggiorazioni di legge e l’erronea esclusione della liquidazione per la fase istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato in via pregiudiziale l’eccezione relativa alla nullità della notifica del ricorso, eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso l’Avvocatura generale. Ha precisato che la successiva rinnovazione della notifica, effettuata spontaneamente dal ricorrente prima dell’ordine del giudice, sana la nullità con effetto ex tunc, richiamando il principio consolidato per cui la rinnovazione, anche se anticipata rispetto all’ordine, produce il medesimo effetto sanante.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, relativo alla quantificazione delle spese in base ai minimi tariffari. Ha osservato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella liquidazione, quando si colloca tra il minimo e il massimo edittale, non è sindacabile in sede di legittimità e non richiede una motivazione specifica.
Ha invece accolto il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per aver negato il compenso relativo alla fase di trattazione. La Corte ha chiarito che il rifiuto di liquidare tale voce non è giustificato, poiché la fase istruttoria comprende non solo l’espletamento di mezzi di prova, ma anche tutte le attività difensive indicate dall’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, incluse le richieste di prova e le memorie illustrative. Ha pertanto incrementato la liquidazione del compenso di 90,00 euro, pervenendo al totale di 337,00 euro.
È stato infine rigettato il terzo motivo, concernente la mancata applicazione della maggiorazione per l’uso di tecniche informatiche. La Corte ha ritenuto la censura carente, in quanto l’aumento previsto dall’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 è rimesso a un apprezzamento di fatto del giudice di merito e non era stata dedotta specificamente l’omessa pronuncia su tale domanda. Conclusivamente, la Corte ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla voce relativa alla fase istruttoria e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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