Frode nelle pubbliche forniture non configurabile per inadempimenti nella concessione di servizi pubblici (Cass. pen., Sez. II, n. 30193 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all’art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. Il controllo di legittimità della Cassazione sul provvedimento del Tribunale del riesame concernente la gravità indiziaria è limitato alla verifica dell’adeguatezza e della congruità del tessuto argomentativo, senza possibilità di sindacare il merito della valutazione.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Trapani applicava al ricorrente, dirigente di una società di navigazione, la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di imprese, in relazione a plurime ipotesi di reato, tra cui la frode nelle pubbliche forniture, la truffa aggravata e l’attentato alla sicurezza dei trasporti, per condotte relative alla gestione di un servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con lo Stato e con la Regione. Il Tribunale del riesame annullava l’ordinanza cautelare per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile, avendo il ricorrente manifestato il proprio interesse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario, in considerazione delle esigenze cautelari legate al pericolo di recidiva. Ha poi rilevato che nessuna censura era stata elevata in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti.
Quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., la Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui non è configurabile la frode nelle pubbliche forniture a carico del concessionario di un servizio pubblico per inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico. Tale reato presuppone, infatti, che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente, realizzandosi tale ipotesi solo nell’appalto di servizi e non nella concessione, nella quale il privato si sostituisce all’ente nella gestione di un’attività a beneficio dell’utenza, alla quale è in gran parte addebitato il costo del servizio. In questa fattispecie, difetta il dualismo soggettivo che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture.
Con riferimento alla truffa aggravata, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui non potesse sussistere un obbligo della società armatrice di comunicare d’ufficio le avarie alla stazione appaltante, e che la contestazione del pubblico ministero si sostanziasse in una critica al merito della decisione, non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, in quanto l’ordinanza impugnata è risultata sorretta da una motivazione articolata e ragionevole, esente da vizi logici e giuridici.
Nota della Redazione
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