Sospensione condizionale, errore materiale e omessa motivazione sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. IV n. 22453 dell’11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dello stato di ebbrezza, l’onere della prova dell’avvenuta omologazione dell’etilometro e dell’esecuzione delle verifiche periodiche grava sull’accusa, ma all’imputato fa riscontro un onere di allegazione che non può risolversi nella mera richiesta di conoscenza dei dati, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di un dato idoneo a far dubitare che, in concreto, l’omologazione o la revisione siano avvenute. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche con esatta cadenza non legittima di per sé la contestazione del regolare funzionamento dell’apparecchio. L’errore materiale nel dispositivo di primo grado, che ometta la sospensione condizionale della pena pur se disposta in udienza, va corretto ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha emesso il provvedimento e non dalla Corte di legittimità. È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi su un motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, dovendo tale omissione essere sanata con l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Belluno per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 1,84 g/l alla prima prova e 1,88 g/l alla seconda. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 2026, aveva riformato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, concernenti la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, l’omessa motivazione sulle attenuanti generiche, l’inutilizzabilità degli esiti dell’accertamento etilometrico per asserita mancanza di omologazione dell’apparecchio e per le condizioni di temperatura, la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, relativo all’omologazione dell’etilometro. Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 379 d.P.R. n. 495/1992, l’omologazione del tipo di etilometro è rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C. a seguito delle verifiche del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD). Ha ritenuto che l’assunto difensivo secondo cui il certificato sarebbe stato rilasciato dal CRSPAD e non dal Ministero si esaurisse in una mera allegazione non documentata, essendo il CRSPAD il centro abilitato a eseguire le verifiche senza necessità di alcun accreditamento.
La Corte ha poi richiamato il principio per cui, in tema di accertamento etilometrico, all’onere dell’accusa circa l’omologazione e le verifiche periodiche fa riscontro un onere di allegazione dell’imputato, che non può risolversi nella mera richiesta di conoscenza dei dati ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un dato idoneo a far dubitare che l’omologazione o la revisione siano avvenute. Nel caso di specie, il ricorrente contestava la regolarità delle verifiche sulla base di una asserita inidoneità dei laboratori, senza contestare che le stesse fossero state eseguite. Quanto alla temperatura, la Corte ha ritenuto non illogica la motivazione della sentenza impugnata, rilevando che i valori estremi di funzionamento indicati nell’allegato al d.m. n. 196/1990 attengono alle prove di omologazione e che gli strumenti sono predisposti per non fornire risultati non affidabili.
La Corte ha dichiarato manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, ritenendo attendibili le misurazioni. Quanto al quinto motivo, concernente la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto buon governo dei principi sanciti dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, avendo valorizzato il tasso alcolemico ben superiore al limite e la condotta di guida pericolosa constatata dagli operanti.
Quanto al primo motivo, relativo alla sospensione condizionale, la Corte ha rilevato che il dispositivo trascritto in calce alla sentenza di primo grado non era conforme a quello letto in udienza, nel quale il beneficio era stato disposto. Trattandosi di errore materiale della sentenza di primo grado, la correzione spetta al giudice che l’ha emessa ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., non alla Corte di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo.
La Corte ha invece ritenuto fondata la doglianza concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il Tribunale non aveva motivato la mancata applicazione, e la Corte di appello aveva omesso di esaminare il relativo motivo di appello, che non poteva considerarsi aspecifico. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per una compiuta e motivata valutazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche, con declaratoria di irrevocabilità della responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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