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Riforma della assoluzione: obbligo di motivazione rafforzata e rinnovazione istruttoria (Cass. pen. n. 27290 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione, la riforma in senso favorevole all’accusa richiede una motivazione rafforzata, che dia conto delle ragioni di incompletezza o incoerenza della decisione assolutoria e dell’alternativa ricostruzione probatoria, superando il ragionevole dubbio emerso in primo grado. Tale obbligo è concorrente con quello di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., qualora la diversa valutazione riguardi una prova dichiarativa ritenuta decisiva, ivi comprese le dichiarazioni acquisite in incidente probatorio e quelle rese dal teste assistito, la cui attendibilità deve essere verificata alla luce dei riscontri richiesti dagli artt. 197-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286/1998, per aver condotto un’imbarcazione con a bordo 48 cittadini stranieri, intercettata in condizioni di pericolo. La condanna si fondava sulla rivalutazione delle dichiarazioni accusatorie di un soggetto trasportato, sentito in incidente probatorio quale teste assistito, e su quelle raccolte da un ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto allo sbarco. I giudici di appello avevano ritenuto attendibile la ricostruzione del dichiarante, superando le perplessità espresse dal tribunale, e avevano considerato le dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria quali elementi di riscontro.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la violazione degli artt. 195 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ricordato che la riforma di una sentenza assolutoria impone al giudice di appello una motivazione rafforzata, fondata sulla dimostrazione dell’incompletezza o dell’incoerenza della decisione di primo grado e non sulla mera preferenza per una diversa valutazione del compendio probatorio.

La Corte ha poi precisato che, in caso di ribaltamento dell’assoluzione basato sulla diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva, l’obbligo di motivazione rafforzata è concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione dell’istruttoria. La mancata rinnovazione, pur ammissibile in presenza di condizioni oggettive di irripetibilità della prova, avrebbe dovuto essere espressamente giustificata con riferimento al permanere delle condizioni che avevano reso necessario l’incidente probatorio.

Nel caso di specie, la Corte di appello non aveva indicato le ragioni per cui l’escussione del dichiarante non potesse essere ripetuta, né aveva valutato le dichiarazioni del teste assistito alla luce dei necessari riscontri individualizzanti, avendo invece valorizzato le dichiarazioni di polizia giudiziaria, la cui utilizzabilità richiede la verifica delle condizioni di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. La Corte ha altresì rilevato la mancata verifica delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni di un soggetto poi divenuto imputato, in relazione al disposto dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio, restando assorbito il motivo concernente le circostanze attenuanti generiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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