Ricusazione del giudice e validità dell’ordinanza di separazione dei processi (Cass. pen. Sez. III n. 34483 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza del procedimento di ricusazione il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza, ma può compiere gli altri atti del processo: il divieto assoluto di compiere qualsiasi atto scatta solo dopo l’accoglimento della ricusazione, ai sensi dell’art. 42, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che è legittima l’ordinanza di separazione delle posizioni processuali adottata dal collegio del quale faccia parte il giudice ricusato, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità per l’inosservanza delle regole sulla riunione e separazione dei processi. Quando, per effetto della separazione, gli imputati siano stati giudicati da un collegio del quale non fa parte il giudice ricusato, nessun pregiudizio alla imparzialità-terzietà del giudice è configurabile, neppure nell’ipotesi di successivo accoglimento dell’istanza di ricusazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad alcuni dei delitti contestati e ha rideterminato la pena nei confronti di due imputati, confermando nel resto la condanna per il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen. e per i reati tributari di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità del giudizio per essere stato il processo separato da un collegio del quale faceva parte un giudice ricusato, con istanza di ricusazione ancora pendente. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: il divieto di compiere qualsiasi atto del procedimento opera solo dopo l’accoglimento della ricusazione, ai sensi dell’art. 42, comma 1, cod. proc. pen., mentre in pendenza dell’istanza sussiste il solo divieto di pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza, previsto dall’art. 37, comma 2, cod. proc. pen. Nessuna norma vieta al giudice ricusato di compiere attività processuali nelle more del procedimento di ricusazione.

Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23122 del 27.01.2011, Tanzi, secondo cui un’invalidità per incapacità da carenza di potere dei provvedimenti decisori del giudice ricusato può dipendere solo dall’accertato difetto di imparzialità, non dalla mera esistenza di una ricusa di parte, pena un ingiustificato sacrificio dell’ordinato svolgimento del processo e della sua ragionevole durata, oltre che la possibilità per la parte di incidere con la sola denuncia sull’individuazione del giudice, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge.

Nel caso concreto, poi, la Corte osserva che alcun pregiudizio è derivato dalla separazione degli atti, poiché i ricorrenti sono stati giudicati da un collegio nel quale non faceva parte il giudice ricusato: la separazione ha anzi garantito la loro imparzialità-terzietà. Nessuna nullità della sentenza impugnata potrebbe quindi derivare dall’ordinanza, quand’anche l’istanza di ricusazione venisse accolta. In tema di riunione e separazione dei processi, l’inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è sanzionata con alcuna nullità, né è previsto alcun mezzo di impugnazione, come affermato da Sez. III n. 17368 del 31.01.2019, Gianpaolo.

Gli altri motivi sono dichiarati generici o manifestamente infondati. In tema di reato associativo a contestazione aperta, la sentenza di primo grado segna il termine ultimo della protrazione della permanenza, mentre lo stato detentivo non comporta di per sé la cessazione della partecipazione al sodalizio. Quanto alla confisca, i ricorrenti non avevano impugnato il relativo capo in appello, e le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca di valore è eliminata per effetto dell’annullamento per intervenuta prescrizione, residuando la determinazione dell’ammontare in capo al giudice dell’esecuzione per i reati non prescritti.

La Corte dichiara pertanto inammissibili i ricorsi, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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