Recidiva applicata per reati commessi prima del passaggio in giudicato (Cass. pen. Sez. VI n. 1083 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, l’aggravamento di pena di cui all’art. 99 cod. pen. presuppone che il reato su cui esso si fonda sia stato accertato con sentenza divenuta irrevocabile in epoca anteriore alla commissione dei fatti per cui si procede. Ne consegue che non può applicarsi la recidiva per i reati commessi prima del passaggio in giudicato della sentenza che la sorregge, con la sola eccezione degli episodi successivi. In tema di reato continuato, la parte che in appello intende beneficiare della relativa disciplina ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti ex art. 581 cod. proc. pen., non essendo sufficiente la mera produzione delle sentenze di condanna di cui si chiede l’unificazione quoad poenam. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fungere da reciproco riscontro quando convergono sul nucleo essenziale del narrato, restando indifferenti le divergenze circostanziali, salvo che siano sintomatiche di inattendibilità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo consegnato a più soggetti quantitativi di cocaina destinata alla vendita, in esecuzione di un unico disegno criminoso, tra il maggio 2007 e il dicembre 2008. La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto distinti ricorsi due difensori dell’imputato, deducendo vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in ordine alla competenza territoriale, all’attendibilità dei collaboratori di giustizia, al riconoscimento della continuazione, alla qualificazione del fatto, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di competenza territoriale. Poiché i reati sono contestati come plurimi episodi di cessione in esecuzione di un unico disegno criminoso, la competenza è determinata ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen.: se i reati sono di pari gravità, è competente il giudice per il primo reato. La difesa, nell’eccepire l’incompetenza, non aveva offerto alcun elemento a sostegno della deduzione sulla localizzazione della prima cessione, sicché il rigetto è motivazione logica e insindacabile in sede di legittimità.
Sul fronte probatorio, la Corte ribadisce che plurime dichiarazioni di coimputati possono fungere da reciproco riscontro quando convergono sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo indifferenti le divergenze circostanziali, a meno che non siano sintomatiche di insufficiente attendibilità dei dichiaranti. Il criterio va adottato anche per fatti remoti nel tempo, in ragione del fisiologico affievolimento del ricordo. La sentenza di appello, saldandosi con quella di primo grado, esamina analiticamente le dichiarazioni dei collaboratori e ne afferma l’attendibilità, indicando il ricorrente come rifornitore di cocaina del gruppo di riferimento, con riscontri esterni.
La censura sull’inattendibilità di un collaboratore rispetto all’episodio del febbraio 2009 è stata affrontata dai giudici di merito, che hanno collocato la consegna del denaro in un periodo successivo. Il motivo sul difetto di motivazione rafforzata per le dichiarazioni di un collaboratore è invece dichiarato inammissibile per aspecificità, non avendo il ricorrente dedotto la decisività dell’elemento ai fini della cd. prova di resistenza.
I motivi sulla continuazione esterna sono manifestamente infondati: in assenza di elementi specifici e concreti, il giudice ha correttamente respinto l’istanza formulata in modo generico. Infondato è anche il motivo sulla fattispecie lieve, esclusa in ragione del numero dei soggetti coinvolti, della durata dell’attività, delle somme di denaro e dei quantitativi richiamati.
È invece fondato il motivo sulla recidiva. I reati sono stati commessi tra il maggio 2007 e il dicembre 2008, mentre la sentenza posta a fondamento della recidiva specifica infraquinquennale è divenuta definitiva il 04/12/2007, dunque dopo l’inizio della condotta. La Corte annulla sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, perché verifichi quali siano gli episodi successivi al passaggio in giudicato per i quali può operare l’aggravamento.
Nota della Redazione
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