Memorie ex art. 121 per sole questioni nuove e inammissibilità in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 26617 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. ha natura meramente illustrativa e non può ampliare il thema decidendum; l’atto che introduce questioni nuove e autonome rispetto a quelle devolute con l’impugnazione integra un motivo nuovo e soggiace al termine perentorio dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. Il giudice dell’impugnazione non ha l’obbligo di esaminare il contenuto della memoria che esorbiti dal perimetro delle censure già proposte. La rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale e il sindacato di legittimità sulla relativa motivazione non può estendersi alla concreta rilevanza della prova richiesta.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino condannava l’imputato alla pena di quattro anni di reclusione e ottocento euro di multa per il reato di rapina aggravata in concorso. La Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
In particolare, la difesa censurava la declaratoria di inammissibilità di memorie difensive depositate ex art. 121 cod. proc. pen., la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta per l’acquisizione di una consulenza tecnica di parte, nonché la valutazione delle emergenze probatorie in punto di credibilità dell’imputato e di sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Con riferimento al primo motivo, ha escluso l’errore di qualificazione sostenuto dalla difesa: la memoria presentata ex art. 121 cod. proc. pen. non può introdurre censure nuove, ma solo sviluppare le argomentazioni già contenute nei motivi di impugnazione. Gli atti depositati dalla difesa, introducendo questioni non ricomprese nel gravame, sono stati correttamente qualificati come motivi nuovi e assoggettati al termine di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen..
In punto di rinnovazione istruttoria, la Corte ha richiamato il principio per cui la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. è istituto eccezionale, fondato sulla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del diniego non può spingersi alla concreta rilevanza della prova, ma deve limitarsi al contenuto esplicativo del provvedimento. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la non decisività della consulenza tecnica, priva di elementi oggettivi per ricondurre l’utenza telefonica al soggetto indicato.
Quanto al dedotto travisamento per omessa valutazione della fattura relativa all’acquisto di un pianoforte, la Corte ha ritenuto la censura non confrontata con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che aveva valorizzato plurimi elementi convergenti a sostegno della ricostruzione accusatoria. La doglianza, risolvendosi nella contrapposizione di una diversa lettura del compendio probatorio, non evidenziava un vizio di travisamento della prova dotato del requisito della decisività.
Analogamente, i motivi concernenti i pregressi contatti tra l’imputato e i coimputati e le risultanze della consulenza tecnica sono stati ritenuti diretti a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, non ravvisandosi alcuna macroscopica difformità tra il contenuto degli atti e quanto recepito in motivazione.
Nota della Redazione
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