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L’IRESA è tributo regionale, la Regione può riscuoterla anche in assenza di convenzione (Cass. civ. Sez. V n. 23949 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), la società di gestione aeroportuale è mero soggetto incaricato della riscossione, sicché la Regione, quale ente impositore, conserva il potere di accertamento e riscossione del tributo anche in caso di inerzia del gestore o di mancata stipula della convenzione. Il tributo, trasformato in tributo proprio regionale dall’art. 8 d.lgs. n. 68/2011, non costituisce imposta ambientale in senso stretto, ma è connotato da un vincolo di scopo in senso ampio, con destinazione del gettito che può essere solo prioritaria e non esclusiva. La Direttiva 2002/30/CE non è self-executing e non impone la destinazione integrale del gettito a finalità ambientali. L’IRESA, parametrata su decolli, atterraggi, peso degli aeromobili e intensità acustica, esprime un indice di capacità contributiva, essendo legittimo che il legislatore prescinda dalle tariffe applicate dalla compagnia aerea.

Il Fatto

La Regione Campania richiedeva a una compagnia aerea il pagamento dell’IRESA per l’anno d’imposta 2014. La Commissione tributaria provinciale di Napoli e, successivamente, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettavano le opposizioni della contribuente. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva della Regione in assenza della convenzione con la società di gestione aeroportuale, la violazione del principio di irretroattività, il contrasto con la normativa europea e la illegittimità costituzionale del tributo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara innanzitutto l’inammissibilità del controricorso della Regione, depositato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.

Nel merito, la Cassazione respinge il primo motivo, affermando che la normativa regionale, nell’individuare la società di gestione come destinataria dei pagamenti, non ne accredita una legittimazione esclusiva. La Regione, quale titolare del rapporto impositivo, mantiene una facoltà immanente di accertamento e riscossione, non esautorabile dall’inerzia del mandatario o dall’assenza della convenzione.

Quanto alla irretroattività, la Corte rileva che la legge regionale n. 16/2014, applicando le nuove tabelle dal 1° gennaio 2014, ha dato attuazione al limite statale di cui all’art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145/2013, operativo dal 22 febbraio 2014. L’accoglimento della tesi della ricorrente comporterebbe l’applicazione delle più esose tariffe precedenti, in un’inammissibile reformatio in peius.

In relazione alla Direttiva 2002/30/CE, la Corte esclude il contrasto: la direttiva non contiene prescrizioni autoesecutive in materia fiscale e non impone la destinazione esclusiva del gettito. Il 51% destinato al disinquinamento acustico realizza la destinazione prioritaria richiesta dall’art. 90 legge n. 342/2000, trattandosi di fiscalità con funzione ambientale indiretta. Viene altresì escluso l’obbligo di rinvio pregiudiziale, trattandosi di acte clair.

Infine, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale: il tributo, ancorato a parametri obiettivi, è compatibile con gli artt. 3 e 53 Cost., poiché la capacità contributiva può essere desunta da fatti-indice economicamente significativi, come le operazioni di decollo e atterraggio, indipendentemente dalle tariffe applicate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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