L’ordinanza di nuova escussione peritale non è abnorme (Cass. pen. n. 3948 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto processuale è affetto da abnormità, ed è quindi immediatamente ricorribile per cassazione, solo se adottato dal giudice in totale carenza di potere in astratto o se caratterizzato da una deviazione funzionale rispetto allo scopo previsto dal modello legale, tale da causare una stasi processuale irreversibile. Non è abnorme l’atto illegittimo che sia espressione di un potere riconosciuto al giudice dall’ordinamento, sebbene non correttamente esercitato. L’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare, dopo la modifica dell’imputazione disposta dal pubblico ministero, dispone una nuova escussione di periti già auditi dinanzi al giudice sostituito, non determina una regressione del processo né una stasi irreversibile, costituendo legittimo esercizio dei poteri di integrazione istruttoria in una fase caratterizzata dalla fluidità dell’incolpazione.
Il Fatto
Con ordinanza del 02/07/2025, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri, subentrato al collega originariamente assegnatario del procedimento, ha disposto una nuova escussione dei periti già in precedenza auditi dinanzi al giudice poi sostituito. Tale provvedimento interveniva dopo che il precedente giudice aveva invitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione, come poi effettivamente avvenuto con l’eliminazione del riferimento all’art. 589-bis cod. pen. e la sua sostituzione con l’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.
Avverso tale ordinanza, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l’assoluta carenza di potere giurisdizionale del giudice, per avere disposto una nuova escussione peritale in violazione degli artt. 421, comma 1, 423, comma 1-bis e 425, comma 3, cod. proc. pen., determinando un’indebita regressione del processo a uno stato ormai superato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ricostruito la nozione di abnormità dell’atto processuale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 17 del 10/12/1997, Sezioni Unite n. 26 del 24/11/1999 e Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/2009, secondo cui l’atto è abnorme quando sia adottato in carenza di potere in astratto o in concreto, ovvero quando provochi una stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Ha inoltre evidenziato il progressivo restringimento dell’ambito applicativo della categoria dell’abnormità funzionale, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 20569 del 18/01/2018 e Sezioni Unite n. 42603 del 13/07/2023, che richiedono il necessario verificarsi di una stasi processuale rilevante.
Applicando tali coordinate ermeneutiche, la Corte ha escluso la natura abnorme del provvedimento impugnato. L’ordinanza, infatti, non ha determinato una regressione del processo né una stasi irreversibile, ma si è limitata a disporre una nuova audizione dei periti in esito alla modifica dell’imputazione, valutata come non implicante una sostanziale immutazione del fatto contestato. Il giudice ha fatto legittimo uso dei poteri di integrazione istruttoria, propri dell’udienza preliminare, in funzione della formulazione di un editto accusatorio adeguatamente illustrativo di quanto contestato.
La Corte ha infine rilevato che la stessa difesa, contestando la conformità della modifica dell’imputazione alle indicazioni del giudice, aveva di fatto sollecitato l’esercizio dei predetti poteri istruttori. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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