Opposizione alla cartella per omessa notifica del verbale: competenza del giudice del luogo della violazione (Cass. civ. Sez. II n. 2231 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione alla cartella di pagamento emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, con cui si deduca che essa costituisce il primo atto di conoscenza della sanzione per la nullità o l’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. In tal caso, la competenza per materia e per territorio spetta al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. La diversa domanda di opposizione (preventiva) all’esecuzione avverso la cartella esattoriale, assimilabile al precetto, radica invece la competenza per materia e per territorio del Giudice di Pace del luogo di notificazione della cartella stessa, ai sensi dell’art. 480, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente possibile sospensione del relativo giudizio ex art. 295 cod. proc. civ..
Il Fatto
La contribuente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di un credito relativo a violazioni del codice della strada. L’opponente deduceva l’omessa notificazione del verbale di accertamento presupposto e l’abnormità delle somme richieste. Il Giudice di Pace di Roma dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Cuneo, il quale a sua volta si dichiarava incompetente per valore in favore del Tribunale di Cuneo. La causa veniva riassunta dinanzi a quest’ultimo, che sollevava conflitto negativo di competenza ex art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la competenza per materia e per territorio del Giudice di Pace di Cuneo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22080 del 2017, secondo cui l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove si deduca che essa costituisce il primo atto di conoscenza della sanzione, deve essere proposta nelle forme dell’opposizione all’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e non in quelle dell’opposizione all’esecuzione. Ciò in quanto l’omessa notificazione del verbale non impedisce la formazione del titolo esecutivo ma incide sulla regolarità formale dell’azione della pubblica amministrazione, costituendo fatto estintivo del diritto a riscuotere.
La Suprema Corte ha quindi distinto le due doglianze proposte dall’opponente. La prima, relativa all’omessa notificazione del verbale, è stata qualificata come “opposizione recuperatoria”: essa consente al destinatario della pretesa di dedurre esclusivamente il fatto estintivo/impeditivo dell’omessa o invalida notificazione. Per tale domanda, in applicazione dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, la competenza è del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ossia il Giudice di Pace di Roma.
La seconda doglianza, concernente l’abnormità dell’importo richiesto e riconducibile ad un’azione di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., è stata invece attratta nella competenza per materia e per territorio del Giudice di Pace di Cuneo, ai sensi dell’art. 480, comma 3, cod. proc. civ., essendo la cartella esattoriale assimilabile al precetto. La Corte ha precisato che, ricorrendo la competenza per materia e per territorio inderogabile di due diversi giudici di pace, non è possibile la riassunzione dinanzi al medesimo giudice, potendosi giustificare la deroga per connessione solo con riferimento al criterio della competenza per valore.
La Corte ha infine assegnato alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento per la riassunzione delle due cause dinanzi ai giudici dichiarati rispettivamente competenti, senza luogo a provvedere sulle spese trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.
Nota della Redazione
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