| 

Peculato: necessaria la relazione qualificata tra possesso del bene e qualifica soggettiva (Cass. pen. n. 7213 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato, la sussistenza del reato richiede che l’agente abbia il possesso o la disponibilità della cosa mobile “per ragione” dell’ufficio o del servizio. Tale possesso qualificato non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale, ma anche quello derivante dall’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che consenta di maneggiare o avere la disponibilità materiale del bene, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, dipendente da evento fortuito o legato al caso. In assenza del suddetto rapporto qualificato tra possesso/disponibilità del bene e qualifica soggettiva pubblicistica, si configurano reati diversi dal peculato. Il delitto di cui all’art. 314 cod. pen. è reato plurioffensivo ad oggettività alternativa, con la conseguenza che l’eventuale mancanza di danno patrimoniale non esclude la sussistenza del reato, in presenza della lesione dell’altro interesse protetto del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Chieti aveva condannato il ricorrente per il delitto di peculato per essersi appropriato di tre telepass concessi in assegnazione al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, utilizzandoli per fini personali su vetture private. La Corte d’appello di L’Aquila, nel riformare parzialmente la sentenza, dichiarava non doversi procedere per i reati commessi sino al 22 ottobre 2012, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti e l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen., sostenendo in particolare l’insussistenza del danno erariale e il difetto della qualifica soggettiva. Con motivi aggiunti, il ricorrente evidenziava come in un procedimento parallelo per fatti analoghi, il giudice del rinvio avesse riqualificato il reato in appropriazione indebita aggravata, pronunciando sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso relativo all’incompetenza territoriale, condividendo la motivazione della Corte d’appello secondo cui la condotta delittuosa non si esaurisce con la mera sottrazione dei telepass, ma risulta integrata solo con l’effettivo utilizzo degli stessi al fine di evitare il pagamento del pedaggio. Ogni ulteriore deduzione non poteva essere esaminata perché non previamente dedotta in appello ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.

Nel merito del secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio precedente Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, relativo ad analoga vicenda a carico del medesimo imputato, che aveva disposto l’annullamento con rinvio per un approfondimento fattuale sul rapporto tra l’imputato e il bene. La necessità di tale approfondimento è stata ravvisata anche nel caso in esame.

La Corte ha osservato che la circostanza che le condotte fossero realizzate quando l’imputato era fuori servizio non è di per sé dirimente rispetto alla sussistenza della qualifica soggettiva, declinata in chiave oggettivo-funzionale dagli artt. 357 e 358 cod. pen., richiedendo un ulteriore approfondimento. Ha inoltre ritenuto non dirimenti le eccezioni difensive sul danno prodotto esclusivamente a carico della società privata, trattandosi di reato plurioffensivo ad oggettività alternativa.

Il punto centrale della motivazione riguarda la necessità della relazione qualificata tra possesso del bene e qualifica soggettiva: il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale, ma anche quello derivante dall’esercizio di fatto di funzioni, escludendosi il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale. In assenza di tale rapporto, si configurerebbero reati diversi, quali il furto, l’appropriazione indebita, la truffa o l’ipotesi di cui all’art. 493-ter cod. pen.

Rendendosi necessario un accertamento fattuale precluso alla Corte, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, risultando assorbita l’ulteriore deduzione sulle circostanze attenuanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *