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Configurabilità del reato per attività di parcheggiatore abusivo dopo il DACUR (Cass. pen., Sez. VII, n. 6903/2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 la condotta di chi esercita l’attività di parcheggiatore abusivo dopo essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento (c.d. DACUR) già notificato, senza che occorra alcuna convalida del giudice per le indagini preliminari quando il provvedimento ha durata inferiore ad un anno. Per la configurabilità del reato è richiesto il dolo generico, quale consapevolezza di esercitare l’attività in assenza di qualsivoglia autorizzazione e in violazione di un precedente provvedimento d’allontanamento.

Il Fatto

Il ricorrente era stato tratto a giudizio per avere esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo in un’area del Comune di Napoli, dopo essere già stato sanzionato in via amministrativa per la medesima infrazione del codice della strada e dopo essere stato colpito da un provvedimento di allontanamento (DACUR) emesso dal Questore di Napoli. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 9 novembre 2023, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato, condanna successivamente confermata dalla Corte di appello di Napoli con la pronuncia del 10 aprile 2025. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha valutato i due motivi di ricorso, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla procedura adottata dal Questore e all’affermazione di responsabilità, ritenendoli entrambi manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che il provvedimento DACUR applicato aveva durata inferiore ad un anno (mesi dodici), sicché, trattandosi di DACUR semplice, non necessitava della convalida del Gip prevista per i provvedimenti di durata superiore.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha condiviso l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che aveva correttamente ricostruito l’elemento oggettivo del reato, consistente nell’esercizio dell’attività di parcheggiatore in assenza di autorizzazione, avuto riguardo alla circostanza che il soggetto era stato nuovamente sorpreso proprio nel piazzale indicato nel provvedimento di allontanamento.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha precisato che è sufficiente il dolo generico, da individuarsi nella coscienza e volontà di esercitare l’attività pur in assenza di autorizzazione, conoscendo le precedenti violazioni per la medesima infrazione. La consapevolezza della reiterazione e la precedente notifica del provvedimento di allontanamento rendono evidente la sussistenza dell’elemento psicologico.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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