Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 27813 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., il motivo di ricorso che, in punto di accertamento della responsabilità, qualificazione giuridica e valutazione probatoria, si limiti a proporre una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti secondo criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice del merito, senza individuare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. La specificità del motivo non si apprezza solo in termini di determinatezza, ma anche nella necessaria correlazione tra la complessità delle ragioni espresse nella decisione impugnata e i motivi posti a fondamento dell’impugnazione. È parimenti generico il motivo che richiami i principi sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla pluralità dei precedenti penali del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila, che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti. Il ricorso si articola in due motivi: il primo investe l’accertamento della responsabilità, la qualificazione giuridica e la valutazione probatoria in ordine all’imputazione ascritta; il secondo invoca la possibile applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La questione arriva davanti alla Sezione VII penale perché il ricorrente contesta il modo in cui i giudici del merito hanno ricostruito i fatti e valutato le prove, nonché il diniego della causa di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che esso è privo di concreta specificità e meramente reiterativo. Il ricorrente non si confronta con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte d’appello e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Tali operazioni restano estranee al sindacato di legittimità e non si accompagnano alla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.
Il Collegio richiama consolidati precedenti, tra cui Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017 e Sez. 5 n. 48050 del 2019, per affermare che le doglianze di tal genere non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
Sul piano metodologico la Corte precisa che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo come genericità e indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. A sostegno richiama, tra le altre, Sez. 4 n. 256 del 1997, Sez. 4 n. 34270 del 2007, Sez. 5 n. 28011 del 2013, Sez. 2 n. 11951 del 2014 e Sez. 2 n. 42046 del 2019.
La Corte osserva poi che i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e di condanna, esplicitando ampiamente le ragioni del convincimento e analizzando specificamente le condotte agite dal ricorrente, anche nella loro caratterizzazione violenta. Ne deriva che le doglianze sulla prova della penale responsabilità e sugli elementi soggettivo e oggettivo sono prive dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen..
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa del pari generico ed aspecifico: esso si limita a richiamare i principi di diritto relativi alla possibile applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con le chiare argomentazioni della Corte d’appello in ordine alla pluralità di precedenti penali riferibili al ricorrente, in assenza di alcuna aporia o violazione di legge. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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